I giudici della Corte di cassazione hanno accolto il ricorso presentato da un imprenditore, accusato per il reato di omesso versamento delle ritenute (art. 10-bis, Dlgs 74/2000), nella parte in cui lamentava l’applicazione di una pena base superiore al minimo edittale non considerando l’età avanzata ed il fatto che aveva creato e mantenuto numerosi posti di lavoro.
La sentenza n. 3658/2018, della terza sezione penale, rileva che la Corte territoriale ha omesso di pronunciarsi sul motivo di impugnazione, limitandosi ad affermare che la pena era comunque vicina ai minimi edittali e che erano state concesse le circostanze attenuanti generiche, senza considerare che l’imprenditore era incensurato, che aveva più di 70 anni e che aveva creato numerosi posti di lavoro.
La pronuncia dei giudici di secondo grado deve quindi essere annullata, con rinvio ad altra sezione della Corte territoriale di Milano che dovrà fornire la decisione relativamente all’applicazione della pena nei modi suddetti.
La sentenza n. 3658 del 25 gennaio 2018 ha poi confermato l’orientamento secondo il quale, per aversi il reato di omesso versamento delle ritenute, è sufficiente la volontà e la coscienza di non effettuare l’adempimento, a nulla rilevando lo stato d’insolvenza in cui si trova la società. Rientra tra gli obblighi del sostituto d’imposta quello di ripartire le risorse esistenti, al momento della corresponsione delle retribuzioni, in modo da poter assolvere all’obbligo tributario, anche se ciò comporta l’impossibilità di pagare i compensi nel loro intero ammontare.
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