Omesso deposito Appello inammissibile

Pubblicato il 31 maggio 2016

Ok a norma processo tributario 

E’ costituzionalmente legittima la norma che prevede, nell’ambito del processo tributario, l’inammissibilità dell’appello nel caso di omesso deposito di copia dell’atto di impugnazione presso l’ufficio di segreteria della Commissione tributaria che ha pronunciato la sentenza impugnata. Questo nell’ipotesi in cui la notifica non avvenga a mezzo di ufficiale giudiziario.

La disposizione in oggetto, disciplinata dall’articolo 53, comma 2, secondo periodo, del Decreto legislativo n. 546/1992, nel testo novellato dopo le modifiche introdotte dall’articolo 3-bis, comma 7, del Decreto-legge n. 203/2005, è stata censurata dalla Commissione tributaria regionale del Lazio che l’ha fatta oggetto di questione di legittimità costituzionale per asserita violazione degli articoli 3, 24 e 111, secondo comma, della Costituzione.

A detta dei giudici laziali, in particolare, l’onere che essa implica ostacolerebbe, rendendolo eccessivamente difficoltoso, l’esercizio del diritto di difesa da parte del contribuente.

Questione di legittimità non fondata

La Corte costituzionale, con sentenza n. 121 del 30 maggio 2016, ha dichiarato non fondata la suddetta questione.

L’onere imposto al contribuente – ha ribadito la Consulta - oltre a non essere di per sé eccessivamente gravoso, sarebbe giustificato dalla ratio della norma volta ad evitare il rischio di una erronea attestazione del passaggio in giudicato della sentenza di primo grado.

Se, ossia, l’appellante abbia liberamente scelto di notificare il ricorso in appello non avvalendosi dell’ufficiale giudiziario, “l’unico deterrente” per indurlo a fornire tempestivamente alla segreteria del giudice di primo grado la documentata notizia della proposizione dell’appello stesso è rappresentato dalla sanzione di inammissibilità prevista dalla norma denunciata.

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