Il contribuente può presentare istanza di rimborso per la maggiore imposta versata, avendo omesso di indicare in dichiarazione la deducibilità di alcuni oneri contributivi, anche se ha presentato in ritardo l’integrativa.
Lo ha affermato la Corte di cassazione con sentenza n. 17956 del 4 luglio 2019, trattando la questione di un contribuente che, dopo aver omesso di indicare nella dichiarazione dei redditi la deduzione di alcuni oneri contributivi che ha dato luogo ad una maggiore Irpef, ha presentato istanza di rimborso della maggiore imposta versata ed impugnato il silenzio rifiuto dell’Amministrazione.
Il ricorso in cassazione è stato innescato dalla sentenza della Ctr che ha negato il rimborso sostenendo che, per emendare la dichiarazione, il contribuente avrebbe dovuto presentare la dichiarazione integrativa nei termini.
La Cassazione ha accolto le doglianze del ricorrente ricordando quanto affermato nella sentenza n. 13378/2016: “Il contribuente, indipendentemente dalle modalità e termini di cui alla dichiarazione integrativa prevista dall’art. 2 D.P.R. n. 322/1998 e dall’istanza di rimborso di cui all’art. 38 del D.P.R. n. 602/1973, in sede contenziosa, può sempre opporsi alla maggiore pretesa tributaria dell’amministrazione finanziaria, allegando errori, di fatto o di diritto, commessi nella redazione della dichiarazione, incidenti sull’obbligazione tributaria”.
Quindi, indipendentemente dal termine per la presentazione dell'integrativa, il contribuente può opporsi, in giudizio, alla maggiore pretesa tributaria del fisco - anche con diretta iscrizione a ruolo a seguito di mero controllo automatizzato – allegando errori commessi in sede di dichiarazione dei redditi che incidono sull’obbligazione tributaria.
Inoltre, nella pronuncia n. 5728/2018, è stato sancito il principio per cui il contribuente che ha dichiarato redditi superiori a quelli dovuti, può opporre, in giudizio, alla pretesa dell’amministrazione l’erroneità della dichiarazione, vista la sua emendabilità, solo se non abbia provveduto al pagamento della maggiore imposta.
Diversamente, se ha provveduto, non può far valere il relativo credito nel giudizio contro l'atto impositivo, a causa del carattere impugnatorio del processo tributario; è ammesso, però, ricorrere alle procedure di rimborso, nei modi e nei termini di decadenza.
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