Omesse ritenute sotto le 10mila euro ancora penalmente sanzionabili

Pubblicato il 18 settembre 2014 Secondo la Sezione feriale della Corte di cassazione – sentenza n. 38080 depositata il 17 settembre 2014 – il reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali di cui all'articolo 2, comma 1 e 1-bis del Decreto legge n. 463/1983, anche per somme non eccedenti le 10mila euro, è tuttora previsto come reato.

Ed infatti, la Legge n. 67/2014 si limita a stabilire una delega al Governo in materia di pene detentive non carcerarie, non apportando, tuttavia, in nessun modo modifiche alla figura di reato in oggetto, modifiche di spettanza alla futura decretazione delegata.

Sulla scorta di questi assunti la Suprema corte ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato da un soggetto che era stato condannato, nel merito, per il reato di omesso versamento delle ritenute e si era opposto, in Cassazione, alla detta statuizione sull'assunto che la fattispecie a lui contestata non era più prevista come reato avendo la Legge n. 67/2014 citata provveduto alla relativa depenalizzazione.
Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Masaf: aiuti alle imprese di pesca per il fermo obbligatorio 2023

04/04/2025

Bonus nido 2025: ricevuta di pagamento in luogo della fattura, quando?

04/04/2025

Incentivi contributivi a tempo e in scadenza: 3 su 10 sono operativi

04/04/2025

ISEE 2025 e nuovo modello DSU, le istruzioni Inps

04/04/2025

Cessione di terreno da privato: soggettività IVA se l'attività è economica

04/04/2025

Corte UE: ok a praticantato forense presso avvocato stabilito in altro Paese UE

04/04/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy