Con la sentenza n. 47256 depositata il 30 novembre 2015, la Corte di cassazione ha escluso l’applicabilità della non punibilità per particolare tenuità del fatto nei confronti di un uomo, processato per omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali, a cui erano state contestate più condotte di omissione, in continuazione fra loro.
L’imputato, inoltre, era già stato condannato per altre condotte reiterate concernenti l’omesso versamento delle ritenute.
Anche se l’entità delle somme evase era piuttosto modesta (1.100 euro circa) la stessa non è stata considerata di per sé sufficiente da consentire l’applicazione dell’istituto di cui all’articolo 131 bis del Codice penale.
Ed infatti – precisa la Suprema corte - accanto all’indice-criterio della scarsa importanza dell’offesa, da valutare ai fini della concessione del beneficio di non punibilità, occorre anche considerare la non abitualità del comportamento, che non può sussistere quando, come nella specie, il mancato versamento delle ritenute sia stato posto in essere nell’ambito di più condotte omissive in continuazione fra loro.
A ben vedere, sono espressamente escluse dal novero dei fatti di particolare tenuità tutte le fattispecie nelle quali la condotta si caratterizzi per essere plurima, abituale o reiterata.
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