L’esibizione tardiva delle scritture contabili agli ispettori della Guardia di finanza, anche se astrattamente idonea a ostacolare l’attività di controllo dell’Amministrazione, non può essere sanzionata in assenza di un concreto pregiudizio per gli organi accertatori.
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 14933 dell’8 giugno 2018, si esprime nuovamente sulla punibilità delle violazioni puramente formali in relazione ad un caso di omessa tenuta della contabilità, in quanto al momento dell’accesso della Guardia di finanza non erano stati esibiti in forma cartacea i registri Iva.
Per tale fatto, la GdF comminava sanzioni alla società ex articoli 6 e 9 del DLgs. 471/97.
Anche se non era stato impedito alcun controllo, né si era verificato alcun danno all’Erario, l’Agenzia delle Entrate, in fase giudiziale di merito, aveva ritenuto che la condotta del contribuente non fosse da annoverare tra le violazioni meramente formali e, dunque, escludeva che fosse priva di rilievo.
La Corte di Cassazione ritiene tale posizione dell’Amministrazione finanziaria troppo rigida e irremovibile, rigettandone il ricorso.
La Suprema Corte evidenzia l’assenza di pregiudizio per l’attività di controllo, così come l’assenza di incidenza sull’obbligazione tributaria, quale condizione necessaria per ritenere “formale” e, dunque, non punibile la violazione, come del resto aveva anche sostenuto l’Agenzia delle Entrate nella circolare n. 77/2001.
Pertanto, conclude la Corte, nella sentenza n. 14933/2018, che anche se in astratto l’omessa istituzione del registro delle fatture e l’omessa registrazione delle fatture costituisca condotta idonea a creare un ostacolo all’attività di controllo dell’Amministrazione finanziaria, nel caso di specie tale pregiudizio non si è verificato, in quanto il contribuente, al momento dell’accesso, aveva presentato alla Guardia di Finanza la contabilità su supporto magnetico, dimostrandone l’esistenza e la regolarità nel contenuto, con successiva esibizione cartacea dei registri, con un ritardo di trenta giorni.
Gli accertatori, così, hanno potuto svolgere comunque il loro riscontro ed, anche se la condotta è stata omissiva, il contribuente è al riparo da sanzioni perché ha adempiuto agli obblighi verso il Fisco presentando, pur se con ritardo, le scritture contabili.
Dunque, secondo la Corte, commette una mera violazione formale, non punibile con la sanzione amministrativa pecuniaria, il contribuente che al momento dell'accesso della Guardia di finanza per un controllo non esibisce la contabilità in formato cartaceo.
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