In caso di dichiarazione inviata in via telematica, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, ma scartata per errore di trasmissione e della quale il contribuente non ha provveduto nuovamente al reinvio, la dichiarazione stessa non può considerarsi presentata e quindi l’amministrazione finanziaria non è in possesso dei dati contenuti nella dichiarazione, tra cui la presenza di crediti d’imposta.
La Corte di cassazione, con sentenza n. 11828 del 12 maggio 2017, estende alle imposte dirette quanto affermato in tema di detrazione del credito IVA, maturato con riferimento ad un anno di imposta ma di cui il contribuente ha omesso di presentare la dichiarazione. La Corte a Sezioni Unite, con sentenza n. 17758/2016, ha stabilito che “in caso di omessa presentazione della dichiarazione annuale IVA, è consentita l’iscrizione a ruolo dell’imposta detratta e la consequenziale emissione di cartella di pagamento, potendo il fisco operare, con procedure automatizzate, un controllo formale che non tocchi la posizione sostanziale della parte contribuente e sia scevro da profili valutativi e/o estimativi nonché da atti di indagine diversi dal mero raffronto con dati ed elementi dell’anagrafe tributaria, fatta salva, nel successivo giudizio di impugnazione della cartella, l’eventuale dimostrazione, a cura del contribuente, che la deduzione d’imposta, eseguita entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto, riguardi acquisti fatti da un soggetto passivo d’imposta, assoggettati ad IVA e finalizzati ad operazioni imponibili”. Inoltre il diritto vantato dal contribuente deve essere riconosciuto se viene data la prova dei relativi requisiti sostanziali, dimostrazione che può essere fornita producendo fatture o altra documentazione contabile.
Quindi, la dimostrazione dell’esistenza contabile del credito pone il contribuente, in sede di impugnazione giudiziale della cartella di pagamento emessa per il recupero del credito indebitamente fruito, nella condizione in cui si sarebbe trovato qualora avesse correttamente presentato la dichiarazione, anch’essa suscettibile di controllo da parte dell’Ufficio.
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