In materia di esecuzione forzata tributaria, sussiste la giurisdizione del giudice tributario – e non del giudice ordinario – nel caso di opposizione all’atto di precetto, che si assume viziato per omessa o invalida notificazione della cartella di pagamento di natura tributaria (o degli altri atti presupposti).
Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, Sezioni Unite civili, respingendo il ricorso di un contribuente, avverso la pronuncia di secondo grado di conferma del difetto di giurisdizione del giudice ordinario – in favore di quello tributario – nel procedimento di opposizione al precetto, per insussistenza di un valido titolo esecutivo in capo al Comune (per poter procedere ad ingiunzione fiscale).
Le Sezioni Unite, con sentenza n. 24965 del 23 ottobre 2017, dando atto di un contrastante orientamento in proposito, hanno aderito alla soluzione per cui è data facoltà al contribuente, di impugnare dinanzi al giudice tributario la cartella di pagamento (o atto presupposto) congiuntamente all’atto di precetto (atto successivo), ai sensi del D.Lgs. 546/1992, art. 19.
Difatti, anche se l’impugnazione degli atti dell’esecuzione successivi alla cartella di pagamento e, comunque, all’atto presupposto, è attratta alla giurisdizione del giudice ordinario ex art. 2 D.Lgs. n. 546/1992, esigenze di ordine sistematico impongono tuttavia di ammettere la tutela giurisdizionale davanti al giudice tributario, allorché – come nella specie – si contesti l’avvenuta notifica della sottostante cartella di pagamento, nel caso in cui il contribuente per la prima volta venga a conoscenza dell’atto presupposto a seguito della notifica del titolo esecutivo formato nei suoi confronti.
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