Il reato di omesso versamento dell’Iva, di cui all’articolo 10ter del Decreto legislativo n. 74/2000, presuppone che il debito Iva risulti dalla dichiarazione del contribuente.
Così, qualora sia assente la dichiarazione Iva medesima, la fattispecie di reato configurabile è solo quella di omessa dichiarazione, prevista e punita dall’articolo 5 del Decreto citato, e non l’omesso versamento.
E’ sulla scorta di questo assunto che la Corte di cassazione, con sentenza n. 38487 del 16 settembre 2016, ha annullato “perché il fatto non sussiste” la condanna per omesso versamento di Iva impartita dai giudici di merito al legale rappresentante di una Srl.
La Terza sezione penale ha, in particolare, accolto la doglianza avanzata dall’imputato il quale lamentava che, nella specie, il reato contestato non poteva dirsi configurato poiché non era stata presentata alcuna dichiarazione annuale Iva.
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