L’essere iscritti all’anagrafe dei cittadini residenti non è l’unico elemento per essere soggetti all’imposta sui redditi, ai sensi del Tuir, essendo questo un criterio formale; a questo deve aggiungersi il fatto che il contribuente ha nel territorio dello Stato la sua residenza ovvero il proprio domicilio, inteso come sede principali degli affari ed interessi economici.
Da ciò discende che sussiste la contestazione di omessa presentazione delle dichiarazioni dei redditi, anni 2010-2013, che porta al reato ex articolo 5, Dlgs 74/2000, per il soggetto con residenza in Svizzera ma che dimora stabilmente in Italia, dove possiede anche il suo studio professionale. È’ stato inoltre accertato che in Italia:
Su tali dati, accertati dalla Corte territoriale, il contribuente non ha opposto contestazioni, limitandosi a produrre alcuni documenti, peraltro non prodotti in Cassazione in violazione del principio di autosufficienza del ricorso, rilasciati dall'autorità Svizzera attestanti la sua residenza a Ginevra in relazione alla convenzione Italia-Svizzera sulle doppie imposizioni.
Ma tali attestati, afferma la sentenza n. 13114 del 21 marzo 2018 della Corte di cassazione, non sono rilevanti in quanto da essi non emerge l'avvenuto pagamento delle imposte in Svizzera relativamente allo stesso reddito su cui si fonda la contestazione di omessa presentazione delle dichiarazioni dei redditi. Solo il pagamento di tali imposte avrebbe consentito di ritenere fondata l'eccepita violazione del divieto di doppia imposizione.
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