Il mancato rispetto del limite di finanziabilità, pari all’80% del valore dell’immobile dato in garanzia – ex art. 38, secondo comma D.Lgs. n. 385/1993 o T.u.b. e conseguente Delibera del Cicr – determina di per sé la nullità del contratto di mutuo fondiario. E poiché detto limite è essenziale ai fini della qualificazione del finanziamento ipotecario quale “fondiario”, nell’ottica del legislatore, lo sconfinamento di esso conduce automaticamente alla nullità dell’intero contratto fondiario, salva la possibilità di conversione di questo in un ordinario finanziamento ipotecario, ove ne siano accertati i presupposti.
A stabilirlo la Corte di Cassazione, prima sezione civile, con sentenza n. 17352 del 13 luglio 2017, respingendo le ragioni di una società che, nell’ambito di un giudizio di opposizione allo stato passivo, aveva richiesto l’ammissione con collocazione ipotecaria di un credito vantato in forza di un contratto di finanziamento ipotecario.
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