Ok della Cassazione agli accordi prematrimoniali
Pubblicato il 22 dicembre 2012
Secondo i giudici di Cassazione –
sentenza n. 23713 del 21 dicembre 2012 – è da ritenere valido ed efficace un accordo prematrimoniale tra coniugi qualora nello stesso siano affermati interessi meritevoli di tutela ai sensi dell’articolo 1322, secondo comma del Codice civile.
Nella specie, è stato ritenuto valido il contratto atipico con cui la futura moglie aveva promesso di trasferire al marito, in caso di fallimento del matrimonio, la proprietà di un immobile a titolo di indennizzo per le spese sostenute per ristrutturare la casa coniugale di sua proprietà. Come corrispettivo, l’uomo si era impegnato a versarle 20 milioni di lire.
Può sicuramente ipotizzarsi che – ha precisato la Corte - nell’ambito di una stretta solidarietà tra coniugi, i rapporti di dare ed avere patrimoniale subiscano, sul loro accordo, una sorta di quiescenza, una sospensione, cioè, che cesserà con il fallimento del matrimonio e con il venire meno, provvisoriamente, con la separazione e, definitivamente, con il divorzio, dei doveri e diritti coniugali.