Ok dalla Consulta alla Legge Severino

Pubblicato il 13 ottobre 2017

La Consulta ha respinto le questioni di legittimità costituzionale sollevate dal Tribunale di Napoli in ordine al D.Lgs. n. 235/2012 (T.U. disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell’art. 1, comma 63, Legge n. 190/2012), c.d. “Legge Severino”.

Niente disparità di trattamento tra consiglieri regionali e parlamentari

Sono state ritenute infondate, in particolare, entrambe le cesure sollevate; sia quella concernente il presunto eccesso di delega ex artt. 76 e 77 Cost., sia quella relativa alla presunta disparità di trattamento tra consiglieri regionali e parlamentari.

Sotto quest’ultimo profilo, nello specifico, la Corte Costituzionale ha contrastato la tesi secondo cui sarebbe irragionevole assicurare un trattamento differenziato a favore dei membri del Parlamento, in quanto titolari di cariche oggettivamente più importanti. Detta argomentazione, difatti, omette di considerare che la finalità di tutela del buon andamento e della legalità nella pubblica amministrazione perseguita dalla disciplina in esame, può anzi giustificare un trattamento più severo per le cariche politico-amministrative locali. La commissione di reati che offendono la pubblica amministrazione può infatti rischiare di minarne l’immagine e la credibilità e di inquinarne l’azione in modo particolarmente incisivo a livello degli enti regionali e locali, per la prossimità dei cittadini al tessuto istituzionale locale e per la diffusività del fenomeno in tale ambito. Va sottolineato, in particolare, che parte delle funzioni svolte dai consiglieri regionali ha natura amministrativa e che ciò giustifica un trattamento di maggiore severità nella valutazione delle condanne per reati contro la pubblica amministrazione.

Nemmeno il fatto che i Consigli regionali esercitino anch’essi funzioni legislative – si legge infine della sentenza della Consulta n. 214 del 12 ottobre 2017 - fa venire meno la diversità del loro livello istituzionale e funzionale rispetto al Parlamento, e della condizione, per molti e decisivi aspetti oggettivamente differente, dei componenti dei due organi.

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