Ok all’inclusione delle Casse di previdenza, quali enti pubblici, nell’elenco Istat

Pubblicato il 30 novembre 2012 Secondo il Consiglio di stato – sentenza n. 6014 depositata il 28 novembre 2012 – è legittimo che le Casse di previdenza dei professionisti, quali enti di natura pubblicistica, siano incluse nell’elenco Istat delle amministrazioni pubbliche nel conto economico consolidato dello Stato e che, quindi, siano tenute al rispetto del limite di spesa previsto dall’articolo 1, comma 5, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

Il Collegio amministrativo, in particolare, ha accolto il ricorso avanzato dall’Istituto nazionale di statistica (Istat) e dai ministeri del Lavoro e dell’Economia avverso la decisione con cui il Tar del Lazio aveva escluso la legittimità di detta inclusione proprio per la natura privata degli enti previdenziali.

A parere del Consiglio di stato, tuttavia, l’attrazione degli enti previdenziali nella sfera privatistica operata dal Decreto legislativo n. 509/1994, riguarderebbe il regime della loro personalità giuridica, lasciando comunque ferma l'obbligatorietà dell'iscrizione e della contribuzione; la natura di pubblico servizio, in coerenza con l’articolo 38 Costituzione, dell’attività da essi svolte; il potere di ingerenza e di vigilanza ministeriale; inoltre, permarrebbe il controllo della Corte dei conti sulla relativa gestione per assicurarne la legalità e l'efficacia. Non solo. Il finanziamento connesso con gli sgravi e la fiscalizzazione degli oneri sociali, insieme alla obbligatorietà della iscrizione e della contribuzione “valgono a configurare un sistema di finanziamento pubblico, sia pure indiretto e mediato attraverso risorse comunque distolte dal cumulo di quelle destinate a fini generali”.

E’ da ritenere, quindi, che sia rimasto immutato – continua il Consiglio - il carattere pubblicistico dell'attività istituzionale di previdenza ed assistenza svolta dalle Casse, le quali conservano, comunque, una funzione strettamente correlata all'interesse pubblico. La privatizzazione,in definitiva, ha costituito una innovazione di carattere essenzialmente organizzativo.
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