Ok alla trattazione dei derivati con l’ente pubblico

Pubblicato il 10 luglio 2012 Secondo la Corte di cassazione – sentenza n. 25516 del 28 giugno 2012 – non va disposto alcun sequestro preventivo a carico della banca che abbia trattato con un ente locale operazioni finanziarie con derivati. Ed infatti, i contratti relativi a operazioni su strumenti finanziari derivati vengono espressamente riconosciuti e disciplinati come possibili mezzi di gestione del debito pubblico.

Nella specie, i giudici di legittimità hanno confermato la decisione con cui il Tribunale di Terni aveva accolto il riesame avanzato da una banca avverso il provvedimento di sequestro preventivo disposto, su richiesta del Pm, nell’ambito di un procedimento penale in cui l’istituto di credito era accusato di truffa, ai sensi del Decreto legislativo n. 231/2001.

Nel dettaglio, si era trattato di contratti di swap con clausola up front, inquadrabili tra gli standard Irs; attraverso questi contratti, il tasso variabile del debito dell’ente veniva coperto nell’ambito di un determinato intervallo o sostituito con un tasso tendenzialmente fisso; e ciò, in ogni caso, con una significativa riduzione del rischio di oscillazione dei tassi.
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