Ok alla revocatoria sui compensi dell’amministratore

Pubblicato il 04 maggio 2012 I giudici di Cassazione, con la sentenza n. 6686 del 3 maggio 2012, hanno spiegato che, in materia di revocatoria fallimentare, il principio secondo cui grava sul curatore l'onere di dimostrare la effettiva conoscenza, da parte del creditore ricevente, dello stato di insolvenza del debitore,deve essere inteso nel senso che la certezza logica dell'esistenza di tale stato soggettivo può legittimamente dirsi acquisita “non quando sia provata la conoscenza effettiva, da parte di quello specifico creditore, dello stato di decozione dell'impresa, né quando tale conoscenza possa ravvisarsi con riferimento ad una figura di contraente «astratto», bensì quando la probabilità della «scientia decoctionis» trovi il suo fondamento nei presupposti e nelle condizioni nelle quali si sia concretamente trovato ad operare, nella specie, il creditore del fallito”.

Sulla scorta di detto assunto è stata confermata la revocatoria disposta dai giudici di merito nei confronti dei compensi percepiti dall’amministratore di una società nei mesi immediatamente antecedenti alla dichiarazione di fallimento di quest’ultima.

Secondo la Corte, in particolare, non era possibile che l’amministratore, ai vertici dell’azienda, non ne conoscesse lo stato di insolvenza.
Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Assegno di inclusione e tirocini sociali: cosa fare per evitare la sospensione dell'indennità

04/10/2024

CCNL Assicurazioni - Agenzie generali Italia spa Anagina - Stesura del 10/7/2024

04/10/2024

Assicurazioni Agenzie generali Anagina. Rinnovo

04/10/2024

Applicazione Direttiva DAC 7 in Italia: chiarimenti su definizione di “piattaforma” e “venditore”

04/10/2024

Programma nazionale giovani, donne e lavoro: on line il nuovo sito

04/10/2024

Patente a crediti: come sono punite le irregolarità?

04/10/2024

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy