Ok alla protezione dello straniero omosessuale
Pubblicato il 21 settembre 2012
Con la sentenza n.
15981 depositata il 20 settembre 2012, la Cassazione ha accolto, con rinvio, il ricorso presentato da un cittadino senegalese a cui Tribunale e Corte d’appello di Trieste avevano negato la richiesta di riconoscimento dello status di rifugiato politico o di concessione della protezione sussidiaria o di permesso di soggiorno.
L’uomo si era rivolto ai giudici italiani sostenendo che, in quanto omosessuale, non poteva vivere liberamente nel proprio Paese di origine in cui l’omosessualità è considerata un reato.
Ed i giudici di Cassazione, contrariamente a quanto ritenuto nelle pronunce di merito, hanno espressamente riconosciuto che la sanzione penale degli atti omosessuali di cui all’articolo 319 del Codice penale senegalese costituisce di per sé una condizione generale di privazione del diritto fondamentale di vivere liberamente la propria vita sessuale ed affettiva.
Per questo, la causa verrà ora nuovamente esaminata nel merito ai fini dell’acquisizione delle prove necessarie per acclarare o meno la condizione di omosessualità del ricorrente nonché accertare l’attuale situazione legislativa e la condizione degli omosessuali nella società senegalese.