Ok alla confisca dell'auto se la targa e l'autorizzazione alla circolazione di prova non sono a bordo
Pubblicato il 30 settembre 2010
I giudici di Cassazione, con la sentenza n. 19432 depositata il 13 settembre 2010, hanno confermato il provvedimento con cui il Prefetto aveva irrogato, nei confronti di una società, la sanzione pecuniaria e la confisca dell'auto di proprietà per aver consentito la circolazione del detto veicolo privo di targa, di carta di circolazione e di copertura assicurativa.
La ricorrente società si era opposta al provvedimento prefettizio sostenendo che la circolazione del mezzo fosse una “circolazione di prova”, così come consentita dall'articolo 98 del Codice della strada; ed infatti, non solo il guidatore dell'auto era un proprio dipendente, ma la società era titolare dell'autorizzazione alla circolazione di prova ed in possesso della relativa targa tanto che quest'ultima era stata prontamente esibita agli Agenti accertatori dopo che il conducente aveva telefonato alla filiale e se l'era fatta portare; inoltre – continuava la ricorrente - la vettura stava percorrendo una distanza inferiore ai cento chilometri per essere trasferita da una filiale all'altra.
Questi assunti, tuttavia, non hanno convinto la Corte di legittimità la quale ha sottolineato come, in realtà, l'opponente non aveva provato, “né agli agenti accertatori né in corso di causa”, che la circolazione dell'autovettura in discussione, pur priva di carta di circolazione e targa proprie, avesse di fatto avuto luogo lecitamente in virtù dell'autorizzazione di legge. Agli atti, cioè, non risultava in alcun modo che tale prova fosse stata fornita.
In ogni caso – conclude la Corte – perchè la circolazione di prova potesse essere considerata regolare occorreva che l'autorizzazione di specie e la relativa targa si trovassero a bordo del veicolo.