Ok al rimborso dell’Irap per le attività svolte nella struttura organizzata da altri

Pubblicato il 14 giugno 2012 Con ordinanza n. 9692 del 13 giugno 2012, la Corte di cassazione è intervenuta in materia di Irap e professionisti spiegando che, ai fini della soggezione all’imposta locale, non è sufficiente che il lavoratore autonomo si avvalga di una struttura organizzata, “ma è anche necessario che questa struttura sia “autonoma”, cioè faccia capo al lavoratore stesso, non solo ai fini operativi bensì anche sotto i profili organizzativi”.

Ne discende che non sono da ritenere soggetti ad Irap gli eventuali proventi che il professionista percepisca a compenso delle attività svolte all'interno di una struttura organizzata da altri.

Il caso esaminato dalla Suprema corte di legittimità riguardava un medico che aveva fatto ricorso avverso la decisione con cui i giudici di merito gli avevano negato il diritto al rimborso dell’imposta per la parte dei compensi dallo stesso percepiti in relazione al suo lavoro presso una clinica gestita da altri e non nell’ambito del proprio studio.
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

IRAP 2025: scadenza, novità e soggetti obbligati

24/04/2025

Decreto bollette, ok del Senato. Novità per le auto aziendali

24/04/2025

Bonus colonnine domestiche, nuova finestra per il contributo su spese 2024

24/04/2025

Reperibilità notturna in sede: è orario di lavoro e va retribuita adeguatamente

24/04/2025

Nuove soglie dimensionali per i bilanci 2024

24/04/2025

Acconti IRPEF 2025, in Gazzetta Ufficiale il decreto correttivo

24/04/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy