L’Organizzazione Internazionale del Lavoro ha rilasciato le linee guida sui principi generali dell’ispezione del lavoro con l’obiettivo di fornire ai governi, ai datori di lavoro, ai lavoratori e alle loro organizzazioni delle indicazioni tecniche fondate sui principi chiave contenuti nelle Convenzioni n. 81 del 1947 e n. 129 del 1969 di governance sui sistemi nazionali per le ispezioni del lavoro forti e resilienti.
Con la diffusione di tali linee guida, l’OIL si impegna a perseguire l’obiettivo costituzionale di assistenza ai sistemi nazionali di ispezione del lavoro allo scopo di migliorare il rispetto delle disposizioni legislative nazionali e promuovere il lavoro dignitoso.
Le predette linee guida non sono giuridicamente vincolanti, poiché si basano su principi, diritti e obblighi stabiliti da norme internazionali del lavoro e pertanto non devono essere intese come una modifica degli obblighi degli Stati membri che hanno ratificato tali norme.
Le principali funzioni dell’ispezione del lavoro disciplinate dall’articolo 3, paragrafo 1 della Convenzione n. 81 del 1947 e dall’articolo 6, paragrafo 1 della Convenzione n.129 del 1969, sono di seguito elencate:
Le funzioni dell’ispezione del lavoro sono indivisibili, complementari e strumentali all’efficacia delle disposizioni nazionali in materia di lavoro.
Le condizioni di lavoro e la protezione dei lavoratori sono gli aspetti in cui opera l’ispezione come definito dall’articolo 27 della Convenzione 81 del 1947.
Nello specifico gli ambiti di applicazione riguardano:
Altresì, in linea con l’articolo 27 della Convenzione n.81 del 1947, è necessario il controllo preventivo di nuovi stabilimenti, sostanze e processi, nei casi in cui si ritenga che questi possano arrecare gravi rischi per la sicurezza, la salute o l’integrità fisica dei lavoratori.
NOTA BENE: Le attività di ispezione del lavoro sono soggette a misure di monitoraggio e valutazione attraverso parametri e indicatori qualitativi e quantitativi per migliorare l’efficacia e l’efficienza dell’ispettorato e misurare le conseguenze delle attività sul miglioramento del rispetto del diritto del lavoro.
Gli ispettori devono attuare una serie di misure e interventi tra cui:
Le persone che violano le disposizioni di legge applicabili dagli ispettori, ai sensi dell’articolo 17 della Convenzione n.81 del 1947 e dell’articolo 22 della Convenzione n.129 del 1969, sono soggette ad un rapido procedimento giudiziario senza preavviso, salvo eccezioni.
Le sanzioni da applicare devono essere previste e attuate dalla legislazione nazionale nonché adeguate alle violazioni delle disposizioni.
NOTA BENE: Le sanzioni devono essere commisurate alla gravità e alla natura del reato, alle caratteristiche degli autori, ai rischi potenziali o al danno causato nonché devono avere un effetto dissuasivo ed essere applicate nel minor tempo possibile.
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