Ispezioni del lavoro: linee guida OIL

Pubblicato il 20 ottobre 2023

L’Organizzazione Internazionale del Lavoro ha rilasciato le linee guida sui principi generali dell’ispezione del lavoro con l’obiettivo di fornire ai governi, ai datori di lavoro, ai lavoratori e alle loro organizzazioni delle indicazioni tecniche fondate sui principi chiave contenuti nelle Convenzioni n. 81 del 1947 e n. 129 del 1969 di governance sui sistemi nazionali per le ispezioni del lavoro forti e resilienti.

Con la diffusione di tali linee guida, l’OIL si impegna a perseguire l’obiettivo costituzionale di assistenza ai sistemi nazionali di ispezione del lavoro allo scopo di migliorare il rispetto delle disposizioni legislative nazionali e promuovere il lavoro dignitoso.

Le predette linee guida non sono giuridicamente vincolanti, poiché si basano su principi, diritti e obblighi stabiliti da norme internazionali del lavoro e pertanto non devono essere intese come una modifica degli obblighi degli Stati membri che hanno ratificato tali norme.

Funzioni delle ispezioni del lavoro

Le principali funzioni dell’ispezione del lavoro disciplinate dall’articolo 3, paragrafo 1 della Convenzione n. 81 del 1947 e dall’articolo 6, paragrafo 1 della Convenzione n.129 del 1969, sono di seguito elencate:

Le funzioni dell’ispezione del lavoro sono indivisibili, complementari e strumentali all’efficacia delle disposizioni nazionali in materia di lavoro.

Ambito dell’ispezione del lavoro

Le condizioni di lavoro e la protezione dei lavoratori sono gli aspetti in cui opera l’ispezione come definito dall’articolo 27 della Convenzione 81 del 1947.

Nello specifico gli ambiti di applicazione riguardano:

Altresì, in linea con l’articolo 27 della Convenzione n.81 del 1947, è necessario il controllo preventivo di nuovi stabilimenti, sostanze e processi, nei casi in cui si ritenga che questi possano arrecare gravi rischi per la sicurezza, la salute o l’integrità fisica dei lavoratori.

NOTA BENE: Le attività di ispezione del lavoro sono soggette a misure di monitoraggio e valutazione attraverso parametri e indicatori qualitativi e quantitativi per migliorare l’efficacia e l’efficienza dell’ispettorato e misurare le conseguenze delle attività sul miglioramento del rispetto del diritto del lavoro.

Misure di attuazione degli ispettorati

Gli ispettori devono attuare una serie di misure e interventi tra cui:

Sanzioni applicabili

Le persone che violano le disposizioni di legge applicabili dagli ispettori, ai sensi dell’articolo 17 della Convenzione n.81 del 1947 e dell’articolo 22 della Convenzione n.129 del 1969, sono soggette ad un rapido procedimento giudiziario senza preavviso, salvo eccezioni.

Gli ispettori hanno la facoltà di dare consigli e avvertimenti al fine di evitare l’avvio dei procedimenti.

Le sanzioni da applicare devono essere previste e attuate dalla legislazione nazionale nonché adeguate alle violazioni delle disposizioni.

NOTA BENE: Le sanzioni devono essere commisurate alla gravità e alla natura del reato, alle caratteristiche degli autori, ai rischi potenziali o al danno causato nonché devono avere un effetto dissuasivo ed essere applicate nel minor tempo possibile.

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