Oicr e Confidi sono soggetti passivi Ires e non applicano l’imposta sostitutiva

Pubblicato il 03 luglio 2013 La risoluzione n. 43/E del 2 luglio 2013 ha come obiettivo quello di sciogliere i dubbi pervenuti all’Amministrazione finanziaria circa i particolari regimi fiscali previsti, ai fini delle imposte sui redditi, per gli Organismi di investimento collettivo del risparmio e i Confidi.

La specificazione resa è che gli Oicr residenti in Italia rientrano nel regime di tassazione previsto, ai fini delle imposte sui redditi, dall’articolo 73, comma 5-quinques del Tuir. Pertanto, questi organismi, come già chiarito con la circolare n. 11 del 2012, sono inclusi tra i soggetti passivi Ires; inoltre, il prelievo delle ritenute sui redditi di capitale è limitato ad alcune specifiche ipotesi residuali, in cui sono applicate a titolo d’imposta, mentre in tutti gli altri casi non trovano applicazione le ritenute espressamente previste sugli interessi e altri proventi dei conti correnti e dei depositi bancari, italiani ed esteri, sui proventi delle operazioni di riporto, pronti contro termine e di mutuo di titoli garantito. Per di più, essi non subiscono la ritenuta sugli interessi e altri proventi delle obbligazioni e titoli similari emessi dai grandi emittenti.

Ne deriva che gli Oicr residenti percepiscono i proventi al lordo della relativa imposta sostitutiva, essendo inclusi esplicitamente tra i soggetti passivi dell'Ires, anche se usufruiscono di un particolare regime tributario. Devono cioè essere considerati come soggetti “lordisti”. La circostanza, infatti, che i redditi da essi conseguiti non subiscano il prelievo alla fonte non consente di considerare tali organismi quali soggetti esenti dall’imposta in relazione al profilo soggettivo.

Di conseguenza – conclude la risoluzione n. 43/E/2013 - gli Oicr che soddisfano i requisiti previsti dall’articolo 73 del Tuir, in quanto soggetti passivi Ires, non possono essere compresi tra i cosiddetti “nettisti” nei confronti dei quali si applica l’imposta sostitutiva di cui al Dlgs 239/1996.

Le stesse conclusioni valide per gli Oicr sono state estese dall’Agezia delle Entrate anche nei confronti dei Confidi, che godono, anch’essi, di un particolare regime agevolativo ai fini Ires.
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