L'Oic - Organismo italiano di contabilità – risponde ad una richiesta di chiarimento relativa alla contabilizzazione dei ricavi. Si sottolinea che non è stato necessario un intervento di carattere interpretativo o emendativo.
Con la newsletter di giugno 2017, l'Oic prega di fornire eventuali osservazioni entro l’8 settembre 2017 - e-mail oic@fondazioneoic.it - sulla bozza di risposta (allegata alla newsletter) ad una richiesta di chiarimento in merito alla presentazione dei ricavi da vendita riferiti a società che operano secondo i business model:
1. acquisto di materie prime e contestuale rivendita;
2. acquisto di materie prime e vendita successiva con stipula di contratti derivati di copertura per neutralizzare il rischio prezzo.
Ai fini della rilevazione dei ricavi occorre far riferimento all’OIC 15 par. 29: “i crediti originati da ricavi per operazioni di vendita di beni sono rilevati in base al principio della competenza quando si verificano entrambe le condizioni:
e
Merita rilevare che, salvo casi eccezionali, il trasferimento dei rischi implica anche il trasferimento dei benefici.”
Coerentemente con i criteri espressi nell’OIC 15 anche i par. 16 e ss dell’OIC 13 prevedono che “i beni rientranti nelle rimanenze di magazzino sono rilevati inizialmente alla data in cui avviene il trasferimento dei rischi e benefici connessi al bene acquisito.”
Pertanto, laddove la società non assuma alcun rischio e beneficio rilevante (ponendo in essere nei fatti un’attività di intermediazione) non iscrive in bilancio né il ricavo della vendita né il costo d’acquisto della materia prima. Iscrive, invece, le commissioni ad essa spettanti e i ricavi derivanti da eventuali servizi prestati;
Laddove, invece, la società assuma rischi e benefici relativi all’acquisizione della materia prima, ancorché con rischio di prezzo neutralizzato da contratti derivati di copertura, la società rileva i ricavi della vendita ed i costi d’acquisto della materia prima ed i derivati sono contabilizzati ai sensi dell’OIC 32.
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