Oic. E' in consultazione il secondo step di revisione dei principi contabili

Pubblicato il 28 aprile 2012 Parte la consultazione sul secondo set di principi contabili nazionali, nell’ambito del progetto di revisione degli stessi, di cui l'Oic (Organismo Italiano di Contabilità) intende migliorare la struttura per rendere più semplice la lettura e facilitare i successivi aggiornamenti che saranno necessari.

Le consultazioni riguardano: l'Oic 13, Le rimanenze di magazzino; l'Oic 14, Disponibilità liquide; l'Oic 15, I crediti; l'Oic 20, Titoli di debito.

Per quanto riguarda l'Oic 13, viene riconosciuta la possibilità di capitalizzare gli oneri finanziari, sia quelli specifici che quelli generici, in proporzione alla durata del periodo di fabbricazione, se la sua durata è ultrannuale. Viene, poi, accettato l'utilizzo di iscrizione del metodo del prezzo al dettaglio con un esempio applicativo in appendice.

In tema dei contributi in conto esercizio relativi all’acquisto di rimanenze ed il relativo trattamento contabile, si precisa che, ai fini della valutazione delle rimanenze, i contributi in conto esercizio ricevuti sono portati in deduzione al costo di acquisto dei materiali. Operando in questo modo, la valutazione delle rimanenze consente di sospendere i costi effettivamente sostenuti, ossia al netto dei contributi ricevuti. Infine vengono rese indicazioni sulla classificazione dei relativi importi nelle voci di conto economico.

La disciplina organica del cash pooling ha trovato posto nel principio Oic 14; esso prevede che nel bilancio delle singole società partecipanti al cash pooling, la quota di pertinenza di ciascuna società del saldo del conto corrente comune si classifica tra i crediti o i debiti verso la società gestrice (controllata, collegata, controllante, ecc.), e che nel bilancio della società gestrice del fondo comune, la classificazione del suo saldo è simmetrica rispetto a quanto rilevato dalle altre partecipanti al cash pooling.

In merito all'Oic 15, viene precisato che dalla consultazione è stata eliminata la parte sulla cessione dei crediti, che sarà oggetto di specifico approfondimento. Per il resto, si prevede lo scorporo della componente finanziaria implicita nei crediti commerciali contraddistinti da lunghe dilazioni nei pagamenti senza che siano produttivi di interessi (oproduttivi di interessi molto bassi). Ne consegue che i crediti finanziari a media/lunga scadenza concessi ai debitori senza la corresponsione di interessi (o con interessi irragionevolmente bassi) siano rilevati al loro valore nominale.

Infine, nell'Oic 20, è stata riscritta la disciplina relativa ai cambiamenti di destinazione. Inoltre, si stabilisce che, ai fini del computo della plus/minusvalenza da realizzo, non si deve tener conto delle spese di cessione, ritenendo così di fornire migliore attuazione al principio civilistico che prevede il divieto di compenso di perdite. E' dettata, poi, una disciplina specifica per i titoli strutturati.
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