L'Ocse, in data 7 aprile 2017, ha pubblicato la “Guida per l'implementazione dello scambio automatico di informazioni" (Guidance on the Implementation of Country-by-Country Reporting), che illustra le linee guida per la redazione del documento Country-by-country report che fa parte delle azioni del progetto Beps (Base Erosion and Profit Shifting).
Tra i chiarimenti contenuti nel documento Ocse, quelli riguardanti:
la contabilizzazione degli oneri straordinari;
la definizione delle parti correlate, cioè delle imprese che partecipano alla definizione del fatturato della casa madre;
i principi contabili che determinano la partecipazione di un soggetto imprenditoriale ad un gruppo;
la valutazione delle partecipazioni azionarie nel calcolo delle revenues;
la definizione del fatturato complessivo di un gruppo consolidato.
Il progetto Ocse/G20 Beps indica 15 azioni chiave per riformare il quadro normativo fiscale internazionale.
Tra queste azioni vi è espressamente menzionata l'azione n. 13, riguardante il Country-by-country report (Cbcr), secondo il quale la capogruppo di holding multinazionali con ricavi consolidati superiori ai 750 milioni di euro dovrà inviare su base annuale all'organo preposto un documento contenente alcune informazioni rilevanti, tra cui l'ammontare dei ricavi, gli utili lordi o le perdite, le imposte sul reddito pagate e maturate, il numero di addetti, il capitale dichiarato, gli utili non distribuiti e le immobilizzazioni materiali.
In Italia, tale organo addetto a ricevere le informazioni è l'Agenzia delle Entrate, che – a sua volta – provvederà a scambiare i dati ricevuti con i corrispettivi organi esteri entro il 30 giugno 2018.
I dati esposti nel Cbr vengono utilizzati per analizzare possibili rischi di transfert pricing e per effettuare analisi economiche e statistiche.
Si ricorda che il suddetto scambio automatico di informazioni tra le autorità dei diversi Stati membri, previsto dalla direttiva 2016/881/Ue, è entrato in vigore in Italia con il decreto MEF del 23 febbraio 2017 e che gli Stati membri hanno tempo fino al 4 giugno 2017 per adottare le disposizioni necessarie per conformarsi alla nuova direttiva.
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