Ocse. Più facile lo scambio di informazioni fiscali contro i reati tributari
Pubblicato il 19 luglio 2012
In data 18 luglio 2012, l’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico ha aggiornato l'articolo 26 del modello di Convenzione che definisce gli standard internazionali sullo scambio di informazioni.
La riformulazione del citato articolo ha lo scopo di rafforzare gli scambi di informazioni fiscali non solo per i singoli, ma anche per i gruppi di contribuenti, al fine del perseguimento dei reati tributari e delle attività criminali.
Il nuovo testo dell’articolo 26 prevede esplicitamente la possibilità di richiesta di informazioni di gruppo: le autorità fiscali, infatti, avranno la possibilità di richiedere informazioni che hanno come obiettivo un gruppo di contribuenti senza l’identificazione preventiva dei singoli soggetti. Ovviamente, l’informazione richiesta dovrà essere “
prevedibilmente pertinente”, cioè svincolata dall’esistenza di un segreto bancario o da un interesse fiscale nazionale.
Il comma 2 dell’articolo 26 stabilisce inoltre che
“le informazioni ricevute da uno Stato contraente saranno tenute segrete (...) e saranno comunicate soltanto alle persone od autorità che si occupano della valutazione o della riscossione di tali imposte e delle decisioni di ricorsi in relazione alle stesse. Queste persone o autorità utilizzeranno le informazioni soltanto per questi fini e potranno servirsene nel corso di udienze pubbliche o nei giudizi”.