Con circolare 4 del 22 gennaio, il Fisco torna sui suoi passi in occasione dell’interpretazione sull’Iva alle prestazioni d’opera rese dall’associato in partecipazione. Egli non vi è soggetto se non esercita abitualmente altre attività di lavoro autonomo, anche per le prestazioni che ha effettuato in epoca anteriore al 23 febbraio 2003. Che è la data oltre la quale il legislatore ha disposto – con articolo 5, comma 2-bis, del Dl 282/2002 - che l’associato d’opera non debba versare il tributo. L’esenzione dal pagamento dell’Iva anche per le prestazioni precedenti si spiega con la circostanza che, per legge, il debitore d’imposta é colui che opera nell’esercizio d’impresa, arti o professioni ed effettua cessioni di beni o prestazioni di servizi nello Stato. E’ a costui che le regole Iva impongono il rispetto degli obblighi di fatturazione, registrazione, liquidazione, dichiarazione e versamento.
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