La sezione lavoro del Tribunale di Ivrea, con sentenza del 1° luglio 2022, ha dichiarato l’illegittimità del provvedimento di sospensione in favore di un operatore socio sanitario che non aveva adempiuto all’obbligo vaccinale anti-Covid-19.
L’obbligo di vaccinazione è previsto per il personale sanitario fino al 31 dicembre 2022, sicché il mancato rispetto determina la sospensione dal luogo di lavoro e la perdita del diritto alla retribuzione o altro compenso o emolumento.
Nel caso in esame, l’operatore socio sanitario - assunto presso l’Asl di Torino 3 - era stato adibito a mansioni esclusivamente amministrative e pertanto non si trovava in stretto contatto con i pazienti.
Il lavoratore non vaccinato era stato sospeso per il periodo dal 23 novembre al 31 dicembre 2021 e per tale motivo aveva presentato ricorso innanzi al Tribunale di Ivrea.
Il Giudice, accogliendo il ricorso presentato dal lavoratore, ha dichiarato l’illegittimità del provvedimento in quanto il dipendente - per via del suo inquadramento - rientrava tra i destinatari dell’obbligo vaccinale, ma di fatto non svolgeva le mansioni per cui era stato inquadrato.
Invero, il lavoratore (invalido civile e portatore di handicap) nel corso della sua attività lavorativa era stato, poi, adibito a mansioni amministrative, ma l’Azienda Sanitaria non aveva ancora provveduto ad inquadrare il lavoratore ad un diverso profilo.
Pertanto, non trovandosi in stretto contatto con i pazienti, non doveva sussistere l’obbligo vaccinale (previsto invece per i sanitari che svolgono le mansioni dedicate all’assistenza e al ricovero dei pazienti).
Dunque, in tal caso ciò che rileva non è l’inquadramento bensì la mansione effettivamente svolta dal lavoratore.
Alla luce di ciò, l’Azienda Sanitaria dovrà riammettere il lavoratore in servizio e corrispondere la retribuzione che avrebbe dovuto percepire nel periodo in cui è stato illegittimamente sospeso nonché il risarcimento delle spese legali.
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