Obbligo di «Co» per i lavoratori all’estero regolati dalla disciplina italiana

Pubblicato il 27 agosto 2014 Con la nota protocollo n. 10039 del 5 agosto 2014, il Ministero del Lavoro, facendo seguito all’interpello n. 13/2014, è tornato sull’argomento del “Lavoro Estero” per fornire ulteriori precisazioni circa l'obbligo delle aziende di chiedere l'autorizzazione preventiva per poter assumere, presso la propria sede estera, un lavoratore italiano residente in Italia.

In particolare, il Dicastero ha avvertito la necessità di chiarire ulteriormente gli indirizzi operativi per il rilascio telematico dell’autorizzazione allo svolgimento del lavoro all’estero, oltre che per precisare le interrelazioni con il sistema delle comunicazioni obbligatorie.

Comunicazione obbligatoria

La nota 10039/2014 individua i casi in cui le richieste di autorizzazione numerica per l'assunzione e/o il trasferimento di lavoratori all'estero devono essere accompagnate dalla comunicazione telematica di assunzione (o trasferimento), individuando le seguenti fattispecie:

- se il rapporto di lavoro, a prescindere dal luogo della sua instaurazione, è regolato dal diritto nazionale, il datore di lavoro è obbligato a inviare il modello Unilav («Co») e, preventivamente, anche a richiedere l'autorizzazione al lavoro all'estero;
- viceversa, se il rapporto di lavoro è instaurato all’estero ed è regolato dal diritto locale, il datore di lavoro non è obbligato a inviare il modello Unilav («Co») né, tantomeno, a richiedere preventivamente l'autorizzazione al lavoro all'estero.

È bene, però, ricordare che nei casi di trasferimento dall'Italia all'estero, il datore di lavoro è sempre obbligato a inviare l'Unilav («Co») e a richiedere l'autorizzazione al lavoro all'estero.
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