Obbligo assicurativo per i lavoratori inviati all’estero

Pubblicato il 18 gennaio 2012 L’Inps, con messaggio n. 995 del 18 gennaio, evidenzia la necessità del rispetto del principio di non disparità in base alla nazionalità per i lavoratori che prestano il loro servizio in Paesi extracomunitari (art. 18 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea).

Pertanto, le stesse tutele previste dalle forme di previdenza e assistenza sociale per i lavoratori italiani operanti all’estero, alle dipendenze di datori di lavoro italiani o stranieri che li hanno assunti nel territorio nazionale e poi trasferiti, devono essere applicate anche ai soggetti Ue che prestano la loro attività in Paesi extracomunitari non convenzionati.

L’Inps, recependo le indicazioni fornite dal Ministero del Lavoro con la nota protocollo n. 4103/2011, sottolinea come il principio di non disparità debba essere salvaguardato attraverso l’estensione della disciplina della legge n. 398/1987, che di fatto si rivolge ai lavoratori italiani e a quelli stranieri in possesso di alcuni specifici requisiti.
Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

CCNL Porti - Accordo di rinnovo del 18/11/2024

22/11/2024

CCNL Comunicazione artigianato - Ipotesi di accordo del 18/11/2024

22/11/2024

Ccnl Porti. Rinnovo

22/11/2024

Comunicazione artigianato. Rinnovo

22/11/2024

CCNL Terziario Confesercenti - Accordo integrativo del 4/11/2024

22/11/2024

Società di ingegneria: validi i contratti con soggetti privati post 1997

22/11/2024

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy