Obbligo assicurativo INAIL per i tirocini

Pubblicato il 06 marzo 2014 Con circolare n. 16 del 4 marzo 2014 l’Inail fa presente che i tirocini extracurriculari rientrano, ai fini del regime assicurativo, nella fattispecie degli allievi dei corsi di qualificazione, riqualificazione e addestramento professionale, tenuto conto delle finalità dei soggetti promotori e dei percorsi formativi. Pertanto le Regioni – che abbiano o meno legiferato in tema di tirocini - sono tenute ad assicurare i tirocinanti oggetto delle Linee guida concordate tra Stato, Regioni e Province autonome in data 24.01.2013.

I tirocini sono, quindi, classificati allo stesso modo dei corsi di istruzione e formazione professionale, con applicazione del tasso di tariffa proprio della voce 0611 delle varie gestioni, con esclusione dei corsi che comportano partecipazione alle lavorazioni esercitate dall'azienda, per i quali occorre fare riferimento alle voci che competono alle lavorazioni stesse.

La circolare afferma che anche per i tirocini curriculari, che non rientrano nell’ambito di applicazione delle Linee guida, si applica la classificazione tariffaria prevista per i tirocini extracurriculari, in quanto si tratta di esperienze riconducibili ai corsi di qualificazione, riqualificazione e addestramento professionale.

Per quanto concerne i periodi di pratica e tirocini per l’accesso alle professioni, l’INAIL evidenzia che in genere il praticantato è gratuito e non dà luogo ad un rapporto di lavoro strutturato, anche in presenza di un rimborso spese forfettariamente concordato, con conseguente esclusione dell’obbligo assicurativo.

L’obbligo assicurativo INAIL sussiste laddove il praticante, oltre a svolgere la pratica presso lo studio del professionista:

• esegua lavorazioni rischiose in esecuzione di un rapporto di lavoro subordinato vero e proprio o di un rapporto di lavoro parasubordinato per conto del professionista ossia in presenza dei requisiti oggettivi e soggettivi previsti dagli artt. 1 e 4, n.1) del DPR n. 1124/65 ovvero dall’art. 5 del d.lgs. 38/2000;

• partecipi alla formazione professionale organizzata da ordini o collegi, associazioni di iscritti e da altri soggetti, trovandosi esposto, in qualità di allievo di un corso di qualificazione o di addestramento professionale, ad un rischio specifico connesso alle esperienze od alle esercitazioni pratiche o di lavoro. In questo caso l’obbligo di assicurare le lavorazioni svolte dai praticanti nell’ambito della formazione professionale è posto a carico dei soggetti che curano i corsi.
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