Il Consiglio di stato ha temporaneamente sospeso l’esecutività della sentenza del Tar Lazio n. 11392/2015 resa tra il Consiglio nazionale forense (Cnf) e diversi Ordini degli avvocati, da una parte, e l’Autorità Nazionale Anticorruzione (Anac), dall’altra, per quel che concerne applicazione delle disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione anche agli ordini e ai collegi professionali.
Si rammenta che con la decisione impugnata il Tribunale amministrativo aveva respinto il ricorso promosso dal Cnf e i citati Ordini ai fini dell'annullamento delle deliberazioni Anac n. 144/14 e n. 145/14, recanti le determinazioni dell’Autorità sulla applicazione della Legge n. 190/12.
Ora il Consiglio di stato ha provveduto ad accogliere l'istanza cautelare promossa dagli avvocati contro questa sentenza.
I giudici di Palazzo Spada, in particolare - ordinanza n. 1093 del 1° aprile 2016 - hanno ritenuto opportuno sospendere, nelle more del giudizio di merito, l’esecutività della decisione del Tar in oggetto, tenuto anche conto “degli sviluppi normativi attualmente in itinere, aventi finalità chiarificatrici - per quel che qui rileva- riguardo alla portata applicativa soggettiva dell’attuale disciplina normativa in materia di contrasto alla corruzione”.
Contestualmente, è stata fissata l’udienza di trattazione del merito della controversia alla data del 17 novembre 2016.
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