Con circolare congiunta del ministero dell’Interno e del Lavoro, n. 3965/2010, i due dicasteri hanno fornito alcune importanti precisazioni in merito alla procedura di rilascio dei nulla osta per lavoro stagionale ai lavoratori extracomunitari.
Secondo quanto previsto dal Dcpm del 1° aprile 2010, dal 21 aprile scorso e fino al prossimo 31 dicembre, i datori di lavoro possono presentare telematicamente le domande per regolarizzare l’ingresso di lavoratori stranieri residenti all’estero ai fini dell’occupazione stagionale.
Allo scopo di contrastare episodi di lavoro in nero, la nuova circolare impone ai datori di lavoro di effettuare l’invio della comunicazione di assunzione al Centro per l’impiego entro 48 ore dalla data indicata sul contratto di soggiorno sottoscritto allo Sportello unico.
Il documento in oggetto regola anche il caso di rinuncia giustificata dell’assunzione da parte del datore di lavoro e la richiesta di revoca. Se il datore di lavoro non vuole più procedere all'assunzione del lavoratore stagionale, sulla base di motivate giustificazioni, è consentito per lo stesso lavoratore il contestuale subentro a un nuovo datore di lavoro per la stessa tipologia e durata del rapporto cessato. Nel caso, invece, di revoca dei nulla osta già concessi, essa sarà accolta solo in assenza di rilascio del visto d'ingresso e solo in presenza di cause di forza maggiore, che andranno opportunamente dimostrate.
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