Arriva il testo unico sulla riscossione, ma ci sarà tempo fino al 1° gennaio 2026 per assimilarne i contenuti.
Viene introdotto il discarico quinquennale per i ruoli di difficile recupero, mentre si mantiene invariato il divieto di impugnazione dell’estratto di ruolo.
Nella giornata del 13 marzo 2025, il Consiglio dei Ministri ha dato l’ok definitivo alla nuova normativa unificata su pagamenti e riscossione: un totale di 243 articoli volti a riorganizzare la disciplina, accorpando le diverse normative attualmente in vigore per la riscossione dei crediti erariali.
Fino a questo momento, le disposizioni erano disseminate tra varie leggi, in particolare tra il DPR 600/1973 e il DPR 602/1973. Ora, con l’adozione della tecnica della raccolta normativa, si è giunti a una sistemazione più organica del quadro legislativo.
La numerazione delle disposizioni subirà inevitabilmente delle modifiche rispetto alla normativa attuale, destinata a essere superata, ma il modello dualistico della riscossione resterà sostanzialmente invariato. Sebbene il nuovo testo si configuri principalmente come una riorganizzazione di norme già esistenti, introduce comunque alcune novità, in particolare nella seconda sezione, dove il legislatore ha stabilito tempi più precisi per le procedure di riscossione, finora assenti.
Il nuovo testo normativo si articola in tre sezioni principali.
Prima parte (articoli 1-208), Intitolata "Disposizioni in materia di versamenti e riscossione", raccoglie e riordina tutte le norme relative al pagamento e alla riscossione delle somme dovute. Questa parte è suddivisa in più titoli:
Seconda parte (articoli 209-236), intitolata "Funzionamento del servizio nazionale della riscossione", dettaglia il meccanismo e l’organizzazione del sistema di recupero crediti.
Terza parte (articoli 237-243), contiene le "Disposizioni finali e transitorie", specificando che le nuove regole entreranno in vigore a partire dal 1° gennaio 2026.
Questa nuova normativa, dunque, punta a semplificare e razionalizzare il complesso quadro normativo sulla riscossione, fornendo una base più chiara e strutturata per l’applicazione delle regole in materia fiscale.
Resta invariato il divieto di contestazione dell’estratto di ruolo, sebbene la sua numerazione sia stata modificata: non sarà più regolato dall’articolo 12 del DPR 602/1973, bensì dall’articolo 91 del nuovo Testo Unico sulla riscossione, dove vengono specificate le circostanze in cui è possibile presentare opposizione.
Nella seconda sezione del Testo Unico, che disciplina il funzionamento dell’apparato di riscossione, spicca l’articolo 211. Questo stabilisce che “Le somme affidate all’Agenzia delle Entrate-Riscossione a partire dal 1° gennaio 2025 e non recuperate entro il 31 dicembre del quinto anno successivo alla data di affidamento, saranno automaticamente cancellate, secondo quanto previsto da un decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze”.
Questa norma, di grande attualità, si prepara a entrare in vigore già con i ruoli dell’attuale anno fiscale.
Oltre alla cancellazione anticipata degli importi di difficile recupero, è stato regolato anche il processo di riaffidamento delle somme non riscosse. Qualora gli enti competenti, dopo nuove valutazioni, ritenessero possibile il recupero di tali crediti, la riscossione potrebbe essere riattivata.
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