Nuovo tasso di interesse legale per il 2014. In “GU” il decreto

Pubblicato il 17 dicembre 2013 Pubblicato sulla “Gazzetta Ufficiale” n. 292 del 13 dicembre 2013, il decreto del ministero dell’Economia e delle Finanze 12 dicembre 2013 che stabilisce la riduzione del saggio di interesse legale.

Con decorrenza 1° gennaio 2014, sancisce l’articolo 1 del decreto, la misura del saggio degli interessi legali di cui all'articolo 1284 del Codice civile verrà ridotta di un punto e mezzo percentuale, passando così dall’attuale 2,5% all’1%.

A partire dal nuovo anno, dunque, chi dovrà pagare delle somme con l’aggiunta di interessi legali, verserà di meno. Il caso tipico è quello del ravvedimento operoso, che prevede il pagamento della sanzione maggiorata degli interessi moratori calcolati dal giorno successivo a quello della scadenza dell’adempimento fino a quello in cui avviene la regolarizzazione.

Dal 2014, in caso di ravvedimento operoso si dovranno applicare due saggi di interessi diversi: la misura del 2,5% per il periodo fino al 31 dicembre 2013 e quella dell’1% dal 1° gennaio 2014 al giorno in cui il contribuente regolarizza la propria posizione.

La modifica del tasso di interesse legale deve avvenire mediante decreto del Mef da emanarsi entro il 15 dicembre di ogni anno sulla base del rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi tenendo conto del tasso di inflazione registrato nell’anno. In assenza di un nuovo decreto, la misura del saggio di interessi resta fissa al livello dell’anno precedente.
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