Nuovo regime per i reati tributari

Pubblicato il 15 settembre 2011 Le disposizioni in riforma dell'attuale regime penale tributario contenute nella legge di conversione del Decreto legge n. 138/2011, approvata ieri 14 settembre dalla Camera dei deputati, prevedono, tra le altre novità, una generale riduzione delle soglie di punibilità dei reati tributari.

Così, oltre all'esclusione della sospensione condizionale della pena qualora l'imposta evasa superi i tre milioni di euro e sia superiore al 30% del volume d'affari, si segnala che, in presenza di fatture per operazioni inesistenti, la sanzione base della reclusione scatterà a prescindere dall'importo riportato nelle false fatture; è stato infatti abrogata l'attenuante che prevedeva la reclusione solo per le fatture superiori alla soglia dei 154.937,07 euro. Per quel che riguarda, invece, la dichiarazione infedele, il reato scatterà qualora la soglia evasa sia superiore ai 50mila euro (precedentemente 103.291,38 euro) con un ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione superiore ai 2 milioni di euro. Sarà, infine, sufficiente un'evasione di 30mila euro (precedentemente 77.468,53 euro) per la configurazione del reato di omessa presentazione della dichiarazione.

La possibilità del patteggiamento, per tutti i delitti previsti dal Decreto legislativo n. 74/2000, sarà, invece, consentita qualora, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, l'imputato abbia estinto, con il pagamento, i debiti tributari relativi ai fatti che sono alla base dei delitti stessi, comprese le sanzioni tributarie amministrative. Una volta estinto il debito tributario, si avrà una diminuzione delle pene - attualmente fino alla metà - fino ad un terzo.

Per quel che concerne, infine, la prescrizione dei reati tributari, il relativo termine è stato aumentato fino ad un terzo, salvo i casi di omesso versamento, di indebita compensazione e di sottrazione fraudolenta.
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