Nuovo Oic 16, il valore del terreno va scorporato da quello del fabbricato

Pubblicato il 22 gennaio 2015 Nel progetto avviato dall’Oic, a partire dall’anno 2010, finalizzato ad uniformare e coordinare in modo organico i principi contabili nazionali ha trovato spazio anche l’Oic 16, dedicato alle immobilizzazioni materiali, la cui nuova versione è stata di recente pubblicata sul sito internet dell’Organismo italiano di contabilità.

Separazione valore del terreno e valore del fabbricato

Una delle novità più importanti del nuovo principio Oic 16 è quella che vede una revisione parziale della sezione dedicata alla separazione tra il valore del terreno e il valore del fabbricato. È, comunque, da ricordare che anche la versione precedente del principio contabile nazionale prevedeva, in linea di principio, la possibilità di tale scorporo, cosicché le imprese che volevano predisporre i loro bilanci in conformità con i principi contabili, dovevano già predisporre la separazione seguendo le precedenti disposizioni.

Differenze vecchia e nuova versione Oic 16

La precedente versione del principio Oic 16 prevedeva che il costo di bonifica del terreno, azzerando il suo valore, attribuiva l’intero valore al fabbricato. Le società avevano, però, la facoltà di non scorporare il valore del terreno dal fabbricato nel caso in cui il valore dello stesso “coincidesse” con il valore dell’eventuale fondo di ripristino/bonifica del sito alla data di chiusura del bilancio (valore questo non contabilizzato in bilancio).

Questa situazione delineata dalla vecchia versione si adattava, però, ad una fattispecie residuale e limitata quindi ai soli casi in cui l’impresa avesse dovuto accantonare un fondo ripristino ad hoc, seguendo le disposizioni del precedente principio Oic 19.

La versione revisionata del principio contabile Oic 16 (valida già per i bilanci del 2014), invece, prevede che il valore del terreno su cui insiste un fabbricato deve sempre essere scorporato anche utilizzando delle stime.

In linea con il divieto di compensazione, dunque, alle imprese è ora richiesto di scorporare sempre il valore del terreno e allo stesso tempo, di rilevare il pertinente fondo ripristino.

Tale scorporo, però, potrebbe avere una valenza diversa ai fini della redazione del bilancio civilistico (determinazione sulla base di stime) da quello effettuato per fini fiscali, che invece avviene sulla base di percentuali forfettarie.

Inoltre, è ora precisato che per gli acquisti di fabbricati effettuati già nel 2014 trova applicazione la nuova versione dell’Oic 16, cosicché la normativa fiscale di cui al Decreto legge n. 223/2006 trova completa applicazione sia ai fini Ires sia ai fini Irap.

Infine, per i terreni la cui utilità non si esaurisce nel corso del tempo, la nuova versione dell’Oic 16 prevede che il relativo valore non potrà essere ammortizzato.
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Direttiva sulla sostenibilità: ambito di applicazione e decorrenze

21/11/2024

Obbligo di rendicontazione di sostenibilità: a chi si rivolge

21/11/2024

Legge di Bilancio 2025: premi e fringe benefit tra conferme e novità

21/11/2024

Regime di transito doganale. L'adeguamento delle procedure slitta a gennaio 2025

21/11/2024

Legge di Bilancio 2025: premi di produttività e fringe benefit

21/11/2024

Codice della strada: sì definitivo alla Riforma, è legge

21/11/2024

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy