Ai sensi dell’art. 8, comma 4, Decreto Ministeriale 30 gennaio 2015, ai fini della regolarità contributiva l'interessato è tenuto ad autocertificare alla competente Direzione Territoriale del Lavoro, che ne verifica a campione la veridicità, l'inesistenza a suo carico di provvedimenti amministrativi o giurisdizionali definitivi in ordine alla commissione delle violazioni di cui all'allegato A al medesimo Decreto, ovvero il decorso del periodo indicato dallo stesso allegato relativo a ciascun illecito.
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con nota prot. n. 5081 del 15 marzo 2016, ha comunicato che è stato modificato il modello con cui va autocertificata la non commissione degli illeciti ostativi al rilascio del DURC.
Il nuovo modello va utilizzato anche dai datori di lavoro che dopo l’1 luglio 2015 abbiano già rilasciato per la prima volta la dichiarazione in questione, anche se restano valide sia le indicazioni in precedenza fornite dallo stesso Ministero che le dichiarazioni già rilasciate.
Nei suddetti casi, chiarisce la nota n. 5081/2016, la trasmissione del nuovo modello sostituisce il precedente e si dà per effettuata alla data del precedente invio.
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