Nuovo lavoro a tempo indeterminato: esodato senza salvaguardia

Pubblicato il 27 luglio 2021

Nuovo lavoro a tempo indeterminato senza superare il periodo di prova? L’esodato non rientra tra i salvaguardati.

Mancato superamento di prova? Rapporto non equiparato a contratto a tempo determinato

Il rapporto di lavoro risolto per mancato superamento della prova non può essere equiparato al contratto a tempo determinato.

Non può essere, quindi, ricompreso tra gli esodati salvaguardati il lavoratore che, dopo aver risolto un rapporto di lavoro in forza di accordi individuali o collettivi, abbia intrapreso un'attività lavorativa dipendente a tempo indeterminato senza superare il periodo di prova.

E’ stata così confermata, dalla Corte di cassazione, la decisione di rigetto della domanda avanzata da un lavoratore, volta ad accertare che lo stesso fosse ricompreso nella categoria dei salvaguardati ai sensi della lett c) del citato art. 1, comma 231, del Decreto interministeriale 22 aprile 2013, con i benefici di cui all'art. 24, comma 14,15 del DL n. 201/2011.

Con ordinanza n. 21360 del 26 luglio 2021, gli Ermellini hanno ritenuto infondata la doglianza dallo stesso avanzata per quanto riguarda la sussistenza del requisito di cui alla citata lettera c), e ossia di non aver intrapreso, dopo la cessazione del lavoro, un'attività lavorativa riconducibile a lavoro dipendente a tempo indeterminato.

Secondo il ricorrente, pur essendo vero che egli era stato assunto con contratto a tempo indeterminato, era anche vero che tale assunzione era stata sottoposta a periodo di prova e che al termine della prova il datore di lavoro aveva esercitato il recesso, sicché – a suo dire - il rapporto di lavoro non aveva mai acquisito il requisito della definitività e, quindi, della indeterminatezza della sua durata.

Per la Suprema corte, per contro, il tenore letterale delle disposizioni in esame non ammetteva diverse interpretazioni: il beneficio non riguarda coloro che avevano concluso un contratto di lavoro a tempo indeterminato.

In conclusione, la sentenza impugnata è stata ritenuta non censurabile nella parte in cui si affermava che il rapporto di lavoro in esame avrebbe prodotto i suoi effetti dalla data del perfezionamento consentendo, soltanto per la presenza della clausola della prova, di recedere senza preavviso o altro indennizzo.

Era corretto, in definitiva, escludere che il ricorrente potesse rientrare nella categoria degli esodati salvaguardati.

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