E' stato pubblicato, sulla “Gazzetta Ufficiale” n. 179 del 2 agosto 2017 (Suppl. Ordinario n. 43), il Dlgs 117/2017: “Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106”.
Sussistono nuovi obblighi amministrativi, tra cui l’iscrizione al Registro unico del Terzo settore.
Per la contabilità è istituito un nuovo regime forfettario riservato agli enti del terzo settore non commerciali e sono definite nuove regole per la redazione del bilancio d’esercizio e del bilancio sociale.
A decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017 sono operative: il social bonus, le regole sulle imposte indirette e sui tributi locali, le deduzioni e le detrazioni per erogazioni liberali.
Arriva il credito d’imposta relativo alle erogazioni liberali in denaro a favore degli enti del terzo settore non commerciali che hanno presentato un progetto per il recupero degli immobili pubblici inutilizzati e dei beni mobili e immobili confiscati alla criminalità organizzata a loro assegnati.
Anche se il codice è in vigore, il Ministero del Lavoro ha un anno di tempo per emanare il relativo decreto attuativo.
Dovrà essere data piena operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore che accoglierà, al posto dei vari registri vigenti, tutti gli enti che intendano accedere ai benefici previsti nel Codice stesso.
Nel frattempo, nel documento la disciplina transitoria:
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