Fissati i criteri e le modalità di applicazione del bonus sanificazione - rivisto dal Decreto Sostegni bis – per i soggetti che sostengono spese per la bonifica degli ambienti e degli strumenti di lavoro e all’acquisto di dispositivi di protezione.
L’art. 32 del DL n. 73/2021 ha rimodulato il vecchio bonus introdotto dal Decreto Rilancio (Dl n. 34/2020): sulle spese sostenute nei mesi di giugno, luglio e agosto 2021 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati, nonché per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti comprese le spese per la somministrazione dei tamponi per COVID-19 viene riconosciuto un credito d’imposta in misura pari al 30% delle dette spese, fino a un massimo di 60mila euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 200 milioni di euro per il 2021.
Ne possono fruire:
Il provvedimento prot. 191910 del 15 luglio 2021 dell’Agenzia delle Entrate informa che l’accesso al credito d’imposta sanificazione richiede, da parte dei soggetti aventi diritto, la presentazione di apposita comunicazione riguardante l’ammontare delle spese ammissibili sostenute nei mesi di giugno, luglio e agosto 2021. In merito, è stato anche approvato l’apposito modello comunicativo.
L’invio deve avvenire esclusivamente con modalità telematiche, direttamente dal contribuente oppure mediante intermediario, utilizzando:
A seguito dell’invio, il sistema rilascia, entro 5 giorni, una ricevuta che attesta la presa in carico o l’eventuale scarto, con l’indicazione delle relative motivazioni.
La comunicazione può essere inviata dal 4 ottobre al 4 novembre 2021. In detto arco temporale è possibile, altresì, inoltrare una nuova comunicazione in sostituzione di quella precedente nonché presentare la rinuncia integrale al credito d’imposta precedentemente comunicato.
L’ammontare massimo dell'agevolazione fruibile è pari al credito d’imposta richiesto moltiplicato per la percentuale resa nota con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate, da emanare entro il 12 novembre 2021.
Detta percentuale è ottenuta rapportando il limite complessivo di spesa all’ammontare complessivo dei crediti d’imposta richiesti.
Il bonus sanificazione può essere utilizzato:
Sembra esclusa, dunque, la cessione del detto credito d’imposta.
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