Nuovi limiti Robin tax dal 2014, rimborso per il 2013

Pubblicato il 06 giugno 2023

Decorrono dall'anno d'imposta 2014 gli effetti della riduzione dei parametri del volume dei ricavi e del reddito imponibile richiesti per l'applicazione della Robin hood tax.

Così la Corte di cassazione sulla modifica introdotta dal Dl n. 69 /2013, che ha comportato l'ampliamento dei soggetti obbligati al prelievo.

Robin tax, da quando decorrono gli effetti dei nuovi limiti?

Sul punto - ha spiegato la Corte - va tenuto conto della previsione di cui all'art. 3 della Legge n. 212/2000 (Statuto del contribuente), ai sensi della quale, in materia fiscale, il principio generale di irretroattività delle leggi comporta che deve essere esclusa l'applicazione retroattiva delle medesime, salvo che questa sia espressamente prevista.

Dalla stessa Relazione illustrativa al provvedimento, inoltre, si apprende che l'intervento in parola opera in riferimento al gettito fiscale previsto, in conseguenza dell'ampliamento dei soggetti obbligati, con decorrenza dall'anno 2015.

Le precisazioni sulla portata applicativa dell'estensione della Robin tax ai contribuenti con ricavi più bassi sono contenute nel testo dell'ordinanza di Cassazione n. 15698 del 5 giugno 2023, pronunciata nell'ambito di un giudizio instaurato da una Spa al fine di ottenere il rimborso dei versamenti effettuati a titolo di addizionale IRES gravante sulle imprese operanti nel settore energetico e petrolifero (cosiddetta Robin hood tax).

La domanda di rimborso era fondata sul presupposto dell'asserito indebito oggettivo e soggettivo dell'imposta relativamente all'attività svolta, in ragione dell'intervenuta pronuncia n. 10/ 2015 con cui la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità del prelievo di specie per contrarietà ai principi di ragionevolezza e di proporzionalità.

Nella vicenda in esame, la Suprema corte ha accolto la doglianza con cui l'impresa contribuente aveva dedotto di non essere soggetta all’addizionale per il 2013, in quanto i nuovi limiti di bilancio dei contribuenti sottoposti al tributo, come normativamente ridotti, valevano soltanto con decorrenza dall'anno di imposta 2014.

I giudici di Piazza Cavour, quindi, hanno disposto la cassazione della decisione impugnata ed il rinvio al giudice dell'appello per verificare se la società, in relazione all'anno 2013, non avesse raggiunto i parametri di reddito ratione temporis vigenti per l'applicazione dell'imposta, e pertanto avesse diritto a conseguire il domandato rimborso.

Illegittimità Robin tax non retroattiva  

Con l'occasione, gli Ermellini sono altresì tornati a fornire precisazioni sulla decorrenza degli effetti della declaratoria di illegittimità costituzionale del prelievo extra sui profitti delle imprese petrolifere e del settore energetico.

L'addizionale d'imposta in esame - si legge nelle conclusioni della decisione - è stata dichiarata illegittima, ma l'averla pagata dà diritto a rimborso solo a partire dalla data indicata dalla Consulta e non per i periodi antecedenti: l'illegittimità della legge, infatti, è stata dichiarata solo per il periodo successivo al 12 febbraio 2015.

Per la Cassazione, opinare diversamente e, quindi, consentire ai giudici di merito di disapplicare il disposto della sentenza del giudice delle leggi, che limita temporalmente i suoi effetti, costituirebbe "una non consentita operazione di negazione della portata vincolante e definitiva della pronuncia del giudice costituzionale" contro la quale, invero, non è ammessa alcuna impugnazione.

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

CCNL Porti - Accordo di rinnovo del 18/11/2024

22/11/2024

CCNL Comunicazione artigianato - Ipotesi di accordo del 18/11/2024

22/11/2024

Ccnl Porti. Rinnovo

22/11/2024

Comunicazione artigianato. Rinnovo

22/11/2024

CCNL Terziario Confesercenti - Accordo integrativo del 4/11/2024

22/11/2024

Società di ingegneria: validi i contratti con soggetti privati post 1997

22/11/2024

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy