Coop: nuovi limiti per capitale, azioni e attivo di bilancio

Pubblicato il 22 ottobre 2024

Con il decreto interministeriale dell'8 agosto 2024, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 18 ottobre 2024 n. 245, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy (Mimit), in accordo con il Ministero dell’Economia e delle Finanze (Mef), ha aggiornato i limiti indicati agli articoli 2519 e 2525 del Codice Civile, che regolano alcuni massimali applicabili alle società cooperative, quali il capitale per i soci persone fisiche, il valore nominale dell’azione e i requisiti per l’applicabilità delle norme delle società a responsabilità limitata (Srl).

NOTA BENE: L'aggiornamento, previsto con cadenza triennale dall’articolo 223-sexiesdecies, comma 2, delle disposizioni di attuazione al Codice Civile, non era mai stato effettuato prima d'ora.

Il decreto tiene conto della variazione dell’indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, con un adeguamento che cumulativamente riflette una crescita del 43,8% negli ultimi vent’anni.

Questo incremento colma il ritardo degli aggiornamenti precedenti, portando i valori a livelli più coerenti con l'inflazione e le condizioni economiche attuali, sebbene alcuni di essi siano stati oggetto di critiche fin dall'introduzione della riforma del diritto societario nel 2004 (Dlgs n. 6/2003).

Allineati i valori delle partecipazioni delle Coop alle Srl

I nuovi limiti fissati dal decreto dell’8 agosto 2024 del Mimit/Mef sono i seguenti.

  1. Attivo di bilancio: il valore dell'attivo patrimoniale di cui all’art. 2519, comma 2, è stato aumentato da 1.000.000 a 1.438.000 euro. Questo limite permette alle cooperative di piccole dimensioni di applicare le norme previste per le società a responsabilità limitata (Srl) anziché quelle per le società per azioni (Spa). Le cooperative che rientrano in questo limite, o che hanno meno di 20 soci, possono beneficiare di questa agevolazione. Tuttavia, è stato osservato che questo limite potrebbe essere considerato ancora modesto, e che potrebbe essere più appropriato adottare il limite previsto dall’art. 2477, comma 3, per la nomina dell'organo di controllo nelle Srl.
  2. Capitale massimo detenibile dai soci: il limite massimo della partecipazione individuale previsto dall'art. 2525, comma 2, è stato innalzato da 100.000 a 143.800 euro. Questo tetto stabilisce l'ammontare massimo del capitale che un socio persona fisica o una ditta individuale può detenere in una cooperativa. Nonostante l'aggiornamento, questo vincolo è stato criticato per essere eccessivamente restrittivo, contribuendo alla sottocapitalizzazione tipica delle cooperative. Si ritiene che una maggiore libertà nell'autodeterminazione dei soci rispetto al capitale detenibile sarebbe più opportuna, data la necessità di sostenere il capitale delle cooperative.
  3. Valore nominale dell’azione: il valore massimo di ciascuna azione, come stabilito dall’art. 2525, comma 1, è stato portato da 500 a 719 euro. Sebbene questo adeguamento abbia un impatto minimo, dato che le azioni possono essere sottoscritte in multipli, come in qualsiasi tipo di società, rappresenta comunque un aggiornamento formale necessario.

Gli aggiornamenti mirano a rendere i limiti imposti alle società cooperative più coerenti con l'attuale contesto economico, sebbene alcuni aspetti, come il limite di capitale possedibile dai soci, restino oggetto di discussione e suggerimenti di modifica futura.

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