Il c.d. Testo Unico degli ammortizzatori sociali (D.Lgs. n. 148/2015) all’art. 46, comma 3, ha previsto l’abrogazione, a decorrere dal 1° luglio 2016, dell’articolo 5 del D.L. 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla Legge 19 luglio 1993, n. 236.
A tal proposito, il Ministero del Lavoro, con news dell’8 gennaio 2016 ha evidenziato che, ai sensi dell’art. 1, comma 305, Legge n. 208 del 28 dicembre 2015, le disposizioni relative ai contratti di solidarietà difensivi di tipo B trovano applicazione per l'intera durata stabilita nei contratti collettivi aziendali a patto che detti contratti siano stati stipulati in data antecedente al 15 ottobre 2015, e, negli altri casi, esclusivamente sino al 31 dicembre 2016, nel limite massimo di 60 milioni di euro per l'anno 2016.
A tal proposito si ricorda che i contratti in questione sono quelli applicabili alle aziende non rientranti nel regime di CIGS ed alle aziende artigiane ex art. 5, commi 5 ed 8, D.L. n. 148/1993, convertito dalla Legge n. 236/1993.
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