Manca poco alla conversione in legge del decreto Fisco-lavoro (decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146) recante misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili.
Sull'approvazione dell'articolo unico del disegno di legge di conversione, nel testo identico a quello approvato dal Senato, il Governo ha votato lo scorso 14 dicembre la questione di fiducia, in Aula, alla Camera.
In attesa del via libera definitivo al provvedimento, previsto per oggi 15 dicembre 2021, è utile ricordare cosa lo stesso prevede in merito ai congedi parentali Covid 19 per i lavoratori dipendenti e autonomi, genitori di figli conviventi in DAD, affetti da Covid o in quarantena.
La norma, contenuta nell'articolo 9 del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, non ha subito modifiche sostanziali nel corso dell'iter parlamentare di conversione.
Prima però di analizzarne il contenuto è opportuno segnalare che il Consiglio dei Ministri del 14 dicembre 2021 ha varato il decreto legge che proroga lo stato di emergenza nazionale e delle relative misure per il contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19 al 31 marzo 2022, comprese le misure sui congedi parentali.
Fino al 31 dicembre 2021 al lavoratore dipendente (pubblico o privato), genitore di figlio convivente minore di anni 14, è riconosciuto, alternativamente all’altro genitore, un congedo straordinario per tutto o parte del periodo corrispondente alla durata:
Tale congedo spetta anche ai genitori di figli con disabilità grave, a prescindere dall’età del figlio, per la durata o parte:
In entrambi i casi il congedo straordinario può essere fruito in forma giornaliera od oraria.
Il lavoratore dipendente che fruisce del congedo straordinario per figli in DAD, affetti da Covid o in quarantena minori di 14 anni ha diritto ad una indennità pari al 50% della retribuzione.
La base di calcolo dell'indennità è determinata secondo le regole previste per i congedi parentali, in particolare dall'articolo 23 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità (decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151), ad eccezione del comma 2.
Pertanto, per il calcolo dell'indennità, si deve fare riferimento alla retribuzione media globale giornaliera del periodo di paga quadrisettimanale o mensile scaduto ed immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha avuto inizio il congedo. Al suddetto importo non va però aggiunto il rateo giornaliero relativo alla gratifica natalizia o alla tredicesima mensilità e agli altri premi o mensilità o trattamenti accessori eventualmente erogati al lavoratore.
Per tutta la durata del congedo è riconosciuta, ai fini previdenziali, la contribuzione figurativa.
Congedi parentali: conversione in congedi Covid
Analogamente a quanto previsto per i congedi straordinari concessi dai precedenti decreti emergenziali, viene riconosciuta la possibilità di convertire, a domanda, i congedi parentali già fruiti dall’inizio dell’anno scolastico 2021/2022 al 22 ottobre 2021 (data di entrata in vigore del decreto fisco-lavoro) durante i periodi di sospensione dell’attività didattica in presenza o di sospensione delle attività dei centri diurni a carattere assistenziale dei quali sia stata disposta la chiusura, o dell’infezione da Covid-19, o della quarantena del figlio nel congedo straordinario di cui all'art. 9 del decreto n. 146 del 2021.
Con la conversione dei congedi parentali in congedi straordinari scatta il diritto alla relativa indennità calcolata nelle modalità prima indicate.
I congedi straordinari non sono computati né indennizzati a titolo di congedo parentale.
Sempre fino al 31 dicembre 2021, per i figli di età compresa fra 14 e 16 anni e in presenza di una delle fattispecie che danno luogo alla possibilità di ricorrere al congedo straordinario, uno dei genitori, alternativamente all’altro, ha diritto di astenersi dal lavoro senza retribuzione o indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, ma con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro.
Per i giorni in cui un genitore fruisce del congedo indennizzato (per figli minori di 14 anni) e non indennizzato (per i figli tra i 14 e i 16 anni), oppure non svolge alcuna attività lavorativa o è sospeso dal lavoro, l’altro genitore non può fruire dei medesimi congedi, salvo che sia genitore anche di altri figli minori di anni 14 avuti da altri soggetti che non stiano fruendo di alcuna delle misure.
Possono fruire, fino al 31 dicembre 2021, del congedo straordinario anche i genitori lavoratori iscritti in via esclusiva alla Gestione separata (articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335) per i figli conviventi minori di 14 anni, disabili e no, per le stesse causali previste per i lavoratori dipendenti, ma secondo diverse regole di calcolo dell'indennità.
Per tali lavoratori, infatti, l'indennità per ciascuna giornata indennizzabile è pari al 50%o di 1/365 del reddito individuato secondo la base di calcolo utilizzata per la determinazione dell’indennità di maternità.
La medesima indennità è riconosciuta anche ai genitori lavoratori autonomi iscritti alle relative gestioni pensionistiche speciali dell’INPS ed è pari, per ciascuna giornata indennizzabile, al 50% della retribuzione convenzionale giornaliera stabilita annualmente dalla legge a seconda della tipologia di lavoro autonomo svolto.
I benefici sono riconosciuti nel limite di spesa di 29,3 milioni di euro per il 2021 secondo le modalità stabilite dall’INPS che, sulla base delle domande pervenute, provvede al monitoraggio anche del limite di spesa, comunicandone i risultati al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell’economia e delle finanze. Se da tale monitoraggio emerge che è stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, l’INPS non prende in considerazione ulteriori domande.
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