Con la risoluzione n. 18/E del 28 aprile 2023, l’Amministrazione finanziaria ha istituito alcuni nuovi codici tributo per il versamento:
Il documento di prassi contiene un sostanzioso numero di nuovi codici tributo, oltre che indicazioni per la soppressione e alcune ridenominazioni di altri.
Si legge che con riferimento al versamento, tramite modelli F24 e F24 EP, delle sanzioni da ravvedimento di cui all’articolo 13 del Decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, relative ad alcune ritenute e trattenute dichiarate nel “Modello 770”, nonché delle ritenute IRPEF sui redditi di lavoro dipendente relative alla Regione Siciliana, alla Regione Sardegna e alla Regione Valle d’Aosta, con la nuova risoluzione si procede con l’istituzione, la soppressione e la ridenominazione dei relativi codici tributo secondo le indicazioni riportate nei due specifici paragrafi.
Specifica l’Agenzia che per consentire il versamento, tramite modello F24, delle sanzioni dovute in caso di ravvedimento, di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, riferite ad alcune ritenute e trattenute indicate nel “Modello 770”, si istituiscono i codici tributo da “8947” a “8953”.
Per il versamento delle sanzioni in argomento mediante il modello “F24 enti pubblici” (F24 EP), si istituiscono i codici tributo “896E, “897E”, “898E”, “894E” e “895E”.
Per entrambi i nuovi gruppi si riportano le modalità di compilazione degli altri campi del modello di pagamento.
Inoltre, sono ridenominati i codici tributo come di seguito indicato:
Sono invece soppressi i codici tributo: “890E”, “8906”, “1250”, “114E”, “145E”, “146E”, “1618”, “1619”.
Con la stessa risoluzione n. 18/E/2023, al fine di adeguare alla normativa vigente le modalità di versamento, tramite modelli F24 e F24 EP, delle ritenute IRPEF sui redditi di lavoro dipendente relative alla Regione Siciliana, alla Regione Sardegna e alla Regione Valle d’Aosta, viene effettuata la revisione dei pertinenti codici tributo.
Alcuni codici poi sono stati ridenominati ed altri soppressi.
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