Nuovi codici tributo per affrancare i valori degli strumenti finanziari
Pubblicato il 07 novembre 2014
A seguito della reintroduzione, da parte del decreto legge n.
66/2014, della possibilità per i contribuenti di
affrancare i valori degli strumenti finanziari, posseduti al di fuori dell'esercizio di impresa commerciale alla data del 30 giugno 2014, mediante l’esercizio di un’opzione per l’applicazione di un’imposta sostitutiva sui redditi diversi (art. 67 , comma 1, lett. da c-bis a c-quinquies
Tuir) maturati fino alla medesima data, le Entrate, con
risoluzione n. 96 del 6 novembre 2014, ridenominano i codici tributo del versamento.
In precedenza, questa possibilità era stata prevista dal decreto legge n. 138/2011 per i valori posseduti al 31 dicembre 3011.
I codici tributo per il versamento tramite modello F24 sono i seguenti:
- “
1133”, denominato “
Imposta sostitutiva sui redditi diversi di cui all’art. 67, c. 1, lett. da c-bis) a c-quinquies) del T.U.I.R a seguito dell’opzione per l’affrancamento - art. 3, commi 15 e 16, del dl 24 aprile 2014, n. 66 – regime dichiarativo”;
- “
1135”, denominato “
Imposta sostitutiva sui redditi diversi di cui all’art. 67, c. 1, lett. da c-bis) a c-quinquies) del T.U.I.R a seguito dell’opzione per l’affrancamento - art. 3, commi 15 e 16, del dl 24 aprile 2014, n. 66 – regime amministrato”.
Al momento della compilazione i codici risulteranno esposti nella sezione “
Erario”.