Nuovi chiarimenti per l’esonero garanzia sui depositi Iva
Pubblicato il 03 febbraio 2012
Dopo la precedente nota protocollo n.
127293/RU dello scorso novembre 2011, altre richieste di chiarimento sono pervenute all’agenzia delle Dogane in merito alle condizioni e alle modalità di rilascio dell’esonero dalla prestazione di garanzia per l’introduzione dei beni in deposito Iva.
Ulteriori integrazioni al già affermato sono state fornite con il più recente documento del
1° febbraio 2012, n. prot. 14807.
L’agenzia delle Dogane, nel ribadire che la prestazione della garanzia è richiesta anche ai soggetti non residenti, analizza le esplicite condizioni in cui può valere l’esonero.
Specifica che non sono tenuti all'obbligo i titolari di certificazione attestante lo status di operatore economico autorizzato (Aeo) e i soggetti titolari dell'esonero dal prestare garanzia di cui all'articolo 90 del Dpr
43/1973 (Tuld), esonero semplificato per le garanzie dedicate esclusivamente ai depositi.
Inoltre, riconosce ai soggetti non residenti la possibilità di ottenere il beneficio dell'esonero semplicemente presentando i documenti del Paese dove ha sede l'impresa (istanza di esonero), al posto del certificato storico rilasciato dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.
La nota prosegue con l’individuazione dei passaggi semplificati relativi al procedimento amministrativo dedicato ai soggetti non residenti.
L’istanza di esonero va presentata dal soggetto non residente all’ufficio delle Dogane presso il quale ha prevalentemente effettuato le operazioni di importazione/immissione in libera pratica con introduzione della merce in deposito Iva nell’anno precedente o presso quello territorialmente competente in base alla sede del proprio rappresentante fiscale (codice EORI).
E’ ammessa la possibilità di utilizzare l'esonero, secondo l'articolo 90 del Testo unico per operazioni da effettuare presso diversi uffici delle Dogane. Il soggetto deve indicare preventivamente nell’istanza gli Uffici delle Dogane dove verranno effettuate le operazioni e le quote di esonero che vuole utilizzare.
Infine, l'operatore non è più tenuto a presentare “
il certificato di assenza di carichi pendenti come risultante dal certificato, approvato con Dd dell'Agenzia delle Entrate del 25 giugno 2001, rilasciato dall'ufficio delle Entrate”, ma è sufficiente che presenti una dichiarazione sostitutiva di certificazione con la quale dichiara l’assenza di carichi pendenti ai fini fiscali.