Congedo parentale e di paternità obbligatorio: nuovi chiarimenti INPS

Pubblicato il 31 luglio 2023

Con il messaggio 28 luglio 2023, n. 2021 (che ha annullato e sostituito il messaggio 26 luglio 2023, n. 2788), l’Istituto Previdenziale fornisce ulteriori chiarimenti in merito alle modalità di valorizzazione dei nuovi codici evento e dei codici conguaglio relativi al congedo parentale, al congedo di paternità obbligatorio e ai permessi per disabilità.

Si rammenta che i nuovi codici evento sono validi esclusivamente per gli eventi verificatisi dal 13 agosto 2022 (circolare Inps n. 122/2022).

L’applicazione dei predetti codici è obbligatoria a partire dal mese di competenza aprile 2023.

Datori di lavoro con dipendenti iscritti all’AGO e ad altri Fondi speciali

Si forniscono chiarimenti in merito ai codici evento relativi ai congedi di maternità e di paternità e al congedo parentale di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sia per quelli istituiti per effetto delle modifiche apportate dal decreto legislativo n. 105/2022, sia quelli già esistenti, che restano in vigore con le relative descrizioni.

Di seguito si illustrano i nuovi codici evento da utilizzare per la denuncia contributiva relativa ai lavoratori dipendenti iscritti all’AGO e ad altri Fondi speciali:

Ai fini del conguaglio delle indennità anticipate, a decorrere dal periodo di competenza aprile 2023, dovrà essere valorizzato l’elemento a valenza contributiva <InfoAggcausaliContrib>, con i seguenti nuovi codici conguaglio.

CODICE

SIGNIFICATO

Codice L320

“Conguaglio periodi di congedo parentale in modalità

oraria entro il limite massimo di coppia di sei mesi e fruiti successivamente al compimento del

sesto anno e fino al dodicesimo anno di età del bambino - Codice Evento PD0”

Codice L321

“Conguaglio periodi di congedo parentale in modalità

giornaliera entro il limite massimo di coppia di sei mesi e fruiti successivamente al compimento

del sesto anno e fino al dodicesimo anno di età del bambino - Codice Evento PD1”

Codice L322

“Conguaglio periodi di congedo parentale in modalità

oraria entro il limite massimo di coppia di 7/8/9 mesi e fruiti fino al compimento del

dodicesimo anno di età del bambino - Codice Evento PE0”

Codice L323

“Conguaglio periodi di congedo parentale in modalità

giornaliera entro il limite massimo di coppia di 7/8/9 mesi e fruiti fino al compimento del

dodicesimo anno di età del bambino - Codice Evento PE1”

Codice L324

“Conguaglio periodi di congedo parentale in modalità

oraria oltre i 9 mesi ed entro il limite massimo di coppia di 10/11 mesi e fruiti fino al

compimento dell’ottavo anno di età del bambino - Codice evento PB0”

Codice L325

“Conguaglio periodi di congedo parentale in modalità

giornaliera oltre i 9 mesi ed entro il limite massimo di coppia di 10/11 mesi e fruiti fino al

compimento dell’ottavo anno di età del bambino - Codice evento PB1”

Codice L326

“Conguaglio periodi di congedo parentale in modalità

oraria o giornaliera oltre i 9 mesi ed entro il limite massimo di coppia di 10/11 mesi e fruiti tra

l’ottavo e il dodicesimo anno di età del bambino - Codice evento TB0 (oraria) TB1

(giornaliero)”

Codice L327

“Conguaglio congedo di paternità obbligatorio di cui

all’art. 27-bis del D.Lgs. n. 151/2001 introdotto dal D.Lgs. n. 105/2022. - Codice evento

PF1”

Codice L050

“Conguaglio periodi di congedo parentale in modalità

giornaliera indennizzati entro il limite massimo di coppia di sei mesi e fruiti fino al compimento

del sesto anno di vita del bambino” - Codice evento MA2”

Codice L062

Conguaglio periodi di congedo parentale in modalità

oraria indennizzati entro il limite massimo di coppia di sei mesi e fruiti fino al compimento del

sesto anno di vita del bambino” - Codice evento MA0.”

 

Precisazioni - Indennità di congedo parentale dal 30% all’80%

Con la circolare n. 45/2023, l’Istituto Previdenziale ha fornito i nuovi codici evento da utilizzare per la gestione dei periodi di congedo parentale indennizzati all’80% della retribuzione:

Per l’evento PG0 con fruizione in modalità oraria, il datore dovrà valorizzare i seguenti elementi:

Il valore dovrà essere commisurato all’intera giornata nel caso in cui il lavoratore presta l’attività in regime di full time, diversamente dovrà essere commisurato al diverso valore giornaliero in caso di  part time.

NOTA BENE: Con riferimento agli eventi già denunciati con i codici evento e quelli a conguaglio già in uso e ricadenti nei periodi di competenza da gennaio 2023 a giugno 2023, i datori di lavoro dovranno procedere alla restituzione della prestazione già conguagliata al 30% e contestualmente conguagliare la prestazione in misura dell’80%.

Ai fini della restituzione della prestazione in misura del 30% già conguagliata nell’elemento, bisognerà valorizzare i seguenti elementi:

In caso di elemento <AnnoMeseRif> compreso tra gennaio 2023 e giugno 2023 diviene obbligatoria la contemporanea presenza del codice M047 e L328.

Permessi per disabilità

A decorrere dal mese di competenza maggio 2023, l'INPS, con il messaggio 28 luglio 2023, n. 2821, ha comunicato che sono stati istituiti nuovi codici evento e codici conguaglio da utilizzare nei flussi di denuncia UniEmens per la corretta gestione dei permessi di disabilità a seguito dell’emanazione del decreto legislativo 30 giugno 2022, n. 105.

Di seguito si illustrano le indicazioni relative all’aggiornamento del significato dei seguenti codici:

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