Congedo parentale e di paternità obbligatorio: nuovi chiarimenti INPS
Pubblicato il 31 luglio 2023
Con il messaggio 28 luglio 2023, n. 2021 (che ha annullato e sostituito il messaggio 26 luglio 2023, n. 2788), l’Istituto Previdenziale fornisce ulteriori chiarimenti in merito alle modalità di valorizzazione dei nuovi codici evento e dei codici conguaglio relativi al congedo parentale, al congedo di paternità obbligatorio e ai permessi per disabilità.
Si rammenta che i nuovi codici evento sono validi esclusivamente per gli eventi verificatisi
dal 13 agosto 2022 (
circolare Inps n. 122/2022).
L’applicazione dei predetti codici è obbligatoria a partire dal mese di competenza aprile 2023.
Datori di lavoro con dipendenti iscritti all’AGO e ad altri Fondi speciali
Si forniscono chiarimenti in merito ai codici evento relativi ai congedi di maternità e di paternità e al congedo parentale di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sia per quelli istituiti per effetto delle modifiche apportate dal decreto legislativo n. 105/2022, sia quelli già esistenti, che restano in vigore con le relative descrizioni.
Di seguito si illustrano i nuovi codici evento da utilizzare per la denuncia contributiva relativa ai lavoratori dipendenti iscritti all’AGO e ad altri Fondi speciali:
- MA1, “Periodi di congedo di maternità e di paternità alternativo ex artt. 16, 17, 20 e 28 D.Lgs. n. 151/2001” (nuovo significato assunto per i periodi di competenza dal 13 agosto 2022) e al congedo parentale;
- MA2, che continua a mantenere il significato di “Periodi di congedo parentale in modalità giornaliera indennizzati (ex art. 34, co. 1, D.Lgs. n. 151/2001) entro il limite massimo di coppia di sei mesi e fruiti fino al compimento del sesto anno di vita del bambino”;
- MA0, che continua a mantenere il significato di “Periodi di congedo parentale in modalità oraria (disciplinati dall’art. 32 co. 1-bis e 1- ter, D.Lgs. n. 151/2001) indennizzati (ex art. 34, co. 1, D.Lgs. n. 151/2001) entro il limite massimo di coppia di sei mesi e fruiti fino al compimento del sesto anno di vita del bambino”;
- PD0, avente il significato di “Periodi di congedo parentale in modalità oraria (disciplinati dall’art. 32 co. 1-bis e 1- ter, D.Lgs. n. 151/2001) indennizzati (ex art. 34, co. 1, D.Lgs. n. 151/2001) entro il limite massimo di coppia di sei mesi e fruiti successivamente al compimento del sesto anno e fino al dodicesimo anno di età del bambino”;
- PD1, avente il significato di “Periodi di congedo parentale in modalità giornaliera indennizzati (ex art. 34, co. 1, D.Lgs. n. 151/2001) entro il limite massimo di coppia di sei mesi e fruiti successivamente al compimento del sesto anno e fino al dodicesimo anno di età del bambino”;
- PE0, avente il significato di “Periodi di congedo parentale in modalità oraria (disciplinati dall’art. 32 co. 1-bis e 1- ter, D.Lgs n. 151/2001) indennizzati (ex art. 34, co. 1, D.Lgs. n. 151/2001) entro il limite massimo di coppia di 7/8/9 mesi e fruiti fino al compimento del dodicesimo anno di età del bambino”;
- PE1, avente il significato di “Periodi di congedo parentale in modalità giornaliera indennizzati (ex art. 34, co. 1, D.Lgs. n. 151/2001) entro il limite massimo di coppia di 7/8/9 mesi e fruiti fino al compimento del dodicesimo anno di età del bambino”;
- PB0, avente il significato di “Periodi di congedo parentale in modalità oraria (disciplinati dall’art. 32 co. 1-bis e 1- ter, D.Lgs. n. 151/2001) indennizzati (ex art. 34, co. 3, D.Lgs. n. 151/2001) oltre i 9 mesi ed entro il limite massimo di coppia di 10/11 mesi e fruiti fino al compimento dell’ottavo anno di età del bambino e tutti i periodi che non danno diritto al trattamento economico nel medesimo arco temporale. Contribuzione figurativa su retribuzione convenzionale (ex art. 35, co. 2, D.Lgs. n. 151/2001)”;
- PB1, avente il significato di “Periodi di congedo parentale in modalità giornaliera indennizzati (ex art. 34, co. 3, D.Lgs. n. 151/2001) oltre i 9 mesi ed entro il limite massimo di coppia di 10/11 mesi e fruiti fino al compimento dell’ottavo anno di età del bambino e tutti i periodi che non danno diritto al trattamento economico nel medesimo arco temporale. Contribuzione figurativa su retribuzione convenzionale (ex art. 35, co. 2, D.Lgs. n. 151/2001)”;
- TB0, avente il significato di “Periodi di congedo parentale in modalità oraria (disciplinati dall’art. 32 co. 1-bis e 1- ter, D.Lgs. n. 151/2001) indennizzati (ex art. 34, co. 3, D.Lgs. n. 151/2001) oltre i 9 mesi ed entro il limite massimo di coppia di 10/11 mesi e fruiti tra l’ottavo e il dodicesimo anno di età del bambino e tutti i periodi che non danno diritto al trattamento economico nel medesimo arco temporale;
- TB1, avente il significato di “Periodi di congedo parentale in modalità giornaliera indennizzati (ex art. 34, co. 3, D.Lgs. n. 151/2001) oltre i 9 mesi ed entro il limite massimo di coppia di 10/11 mesi e fruiti tra l’ottavo e il dodicesimo anno di età del bambino e tutti i periodi che non danno diritto al trattamento economico nel medesimo arco temporale”;
- PF1, avente il significato di “Congedo di paternità obbligatorio di cui all’art. 27-bis del D.Lgs. n. 151/2001 introdotto dal D.Lgs. n. 105/2022” (per valorizzare i periodi di congedi di paternità obbligatorio di competenza dal 13 agosto 2022);
- MA3, che continua ad avere il significato di: “Periodi di congedo per malattia del bambino di età inferiore di 3 anni, disciplinati dall’art. 49, comma 1, D.Lgs. n. 151/2001”;
- MB1, che continua ad avere il significato di “Riposi giornalieri fino al primo anno di vita del bambino, disciplinati dagli artt. 39 e 40 del D.Lgs. n. 151/2001 ex permessi allattamento”;
- MB4, che continua ad avere il significato di “Congedi per malattia del bambino di età compresa fra i 3 e gli 8 anni (fruibili alternativamente, nel limite di 5 giorni l’anno per ciascun genitore), disciplinati dall’art. 47, comma 2, D.Lgs. n. 151/2001”.
Ai fini del conguaglio delle indennità anticipate, a decorrere dal periodo di competenza aprile 2023, dovrà essere valorizzato l’elemento a valenza contributiva <InfoAggcausaliContrib>, con i seguenti nuovi codici conguaglio.
CODICE
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SIGNIFICATO
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Codice L320
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“Conguaglio periodi di congedo parentale in modalità
oraria entro il limite massimo di coppia di sei mesi e fruiti successivamente al compimento del
sesto anno e fino al dodicesimo anno di età del bambino - Codice Evento PD0”
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Codice L321
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“Conguaglio periodi di congedo parentale in modalità
giornaliera entro il limite massimo di coppia di sei mesi e fruiti successivamente al compimento
del sesto anno e fino al dodicesimo anno di età del bambino - Codice Evento PD1”
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Codice L322
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“Conguaglio periodi di congedo parentale in modalità
oraria entro il limite massimo di coppia di 7/8/9 mesi e fruiti fino al compimento del
dodicesimo anno di età del bambino - Codice Evento PE0”
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Codice L323
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“Conguaglio periodi di congedo parentale in modalità
giornaliera entro il limite massimo di coppia di 7/8/9 mesi e fruiti fino al compimento del
dodicesimo anno di età del bambino - Codice Evento PE1”
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Codice L324
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“Conguaglio periodi di congedo parentale in modalità
oraria oltre i 9 mesi ed entro il limite massimo di coppia di 10/11 mesi e fruiti fino al
compimento dell’ottavo anno di età del bambino - Codice evento PB0”
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Codice L325
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“Conguaglio periodi di congedo parentale in modalità
giornaliera oltre i 9 mesi ed entro il limite massimo di coppia di 10/11 mesi e fruiti fino al
compimento dell’ottavo anno di età del bambino - Codice evento PB1”
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Codice L326
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“Conguaglio periodi di congedo parentale in modalità
oraria o giornaliera oltre i 9 mesi ed entro il limite massimo di coppia di 10/11 mesi e fruiti tra
l’ottavo e il dodicesimo anno di età del bambino - Codice evento TB0 (oraria) TB1
(giornaliero)”
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Codice L327
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“Conguaglio congedo di paternità obbligatorio di cui
all’art. 27-bis del D.Lgs. n. 151/2001 introdotto dal D.Lgs. n. 105/2022. - Codice evento
PF1”
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Codice L050
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“Conguaglio periodi di congedo parentale in modalità
giornaliera indennizzati entro il limite massimo di coppia di sei mesi e fruiti fino al compimento
del sesto anno di vita del bambino” - Codice evento MA2”
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Codice L062
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Conguaglio periodi di congedo parentale in modalità
oraria indennizzati entro il limite massimo di coppia di sei mesi e fruiti fino al compimento del
sesto anno di vita del bambino” - Codice evento MA0.”
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Precisazioni - Indennità di congedo parentale dal 30% all’80%
Con la circolare n. 45/2023, l’Istituto Previdenziale ha fornito i nuovi codici evento da utilizzare per la gestione dei periodi di congedo parentale indennizzati all’80% della retribuzione:
- “PG0”, avente il significato di “Periodi di congedo parentale in modalità oraria indennizzati in misura dell’80 per cento della retribuzione (Art.1, comma 359, della legge 29 dicembre 2022, n.197) nella misura di un mese fino al sesto anno di vita del bambino”;
- “PG1”, avente il significato di “Periodi di congedo parentale in modalità giornaliera indennizzati in misura dell’80 per cento della retribuzione (Art.1, comma 359, della legge 29 dicembre 2022, n.197) nella misura di un mese fino al sesto anno di vita del bambino”.
Per l’evento PG0 con fruizione in modalità oraria, il datore dovrà valorizzare i seguenti elementi:
- <TipoApplCongedoParOre> indicare la modalità di fruizione del congedo parentale a ore con il valore “C” in presenza di una regolamentazione dei congedi a ore sulla base della contrattazione collettiva; in assenza di tale regolamentazione deve essere indicato il valore “N”;
- <MonteOreGiornEquivalente> va valorizzato in caso di contratto collettivo, anche di natura aziendale, che disciplini la fruizione del congedo ad ore (valore "C”); indicare il numero di ore che compongono l’intera giornata di congedo parentale come contrattualmente stabilite.
Il valore dovrà essere commisurato all’intera giornata nel caso in cui il lavoratore presta l’attività in regime di full time, diversamente dovrà essere commisurato al diverso valore giornaliero in caso di part time.
NOTA BENE: Con riferimento agli eventi già denunciati con i codici evento e quelli a conguaglio già in uso e ricadenti nei periodi di competenza da gennaio 2023 a giugno 2023, i datori di lavoro dovranno procedere alla restituzione della prestazione già conguagliata al 30% e contestualmente conguagliare la prestazione in misura dell’80%.
Ai fini della restituzione della prestazione in misura del 30% già conguagliata nell’elemento, bisognerà valorizzare i seguenti elementi:
- <CodiceCausale> indicare il codice di nuova istituzione “M047”, avente il significato di “Restituzione Congedo Parentale indennizzato al 30%”;
- <IdentMotivoUtilizzoCausale>: indicare il valore N;
- <AnnoMeseRif>: indicare l’AnnoMese di riferimento della restituzione relativa alla prestazione fruita in misura del 30%; la competenza dell’elemento <AnnoMeseRif> deve essere compresa tra gennaio e giugno 2023;
- <ImportoAnnoMeseRif>: indicare l’importo della prestazione oggetto di restituzione.
In caso di elemento <AnnoMeseRif> compreso tra gennaio 2023 e giugno 2023 diviene obbligatoria la contemporanea presenza del codice M047 e L328.
Permessi per disabilità
A decorrere dal mese di competenza maggio 2023, l'INPS, con il messaggio 28 luglio 2023, n. 2821, ha comunicato che sono stati istituiti nuovi codici evento e codici conguaglio da utilizzare nei flussi di denuncia UniEmens per la corretta gestione dei permessi di disabilità a seguito dell’emanazione del decreto legislativo 30 giugno 2022, n. 105.
Di seguito si illustrano le indicazioni relative all’aggiornamento del significato dei seguenti codici:
- L300 avente il significato di “Conguaglio prolungamento del congedo parentale giornaliero di cui all’articolo 33, comma 1, D lgs n. 151/2001 fruito fino a 8 anni di vita del bambino con disabilità grave o fino a 8 anni dall’ingresso in famiglia del minore in caso di adozione o affidamento”;
- L301 avente il significato di “Conguaglio prolungamento del congedo parentale giornaliero di cui all’articolo 33, comma 1, D. lgs n. 151/2001 fruito tra gli 8 e i 12 anni di vita del bambino con disabilità grave o tra gli 8 e i 12 anni dall’ingresso in famiglia del minore in caso di adozione o affidamento”;
- L302 avente il significato di “Conguaglio permessi orari per figli con disabilità grave fino al terzo anno di vita del bambino di cui all’articolo 42, comma 1, del D.lgs n. 151/2001”;
- L303 avente il significato di “Conguaglio permessi mensili in forma giornaliera/oraria di cui all’articolo 33, c. 3, della legge n. 104/1992 per assistere coniuge, convivente di fatto, persona legata da unione civile parenti e affini entro il terzo grado con disabilità grave”;
- L306 avente il significato di “Conguaglio permessi orari (disciplinati dall’art. 33, comma 6, della legge n. 104/1992) fruiti dal lavoratore con disabilità grave”;
- L308 avente il significato di “Conguaglio congedo straordinario di cui all’articolo 42, comma 5, del D.lgs n. 151/2001 per assistere coniuge, convivente di fatto, persona legata da unione civile parenti e affini entro il terzo grado con disabilità grave”.