Con circolare n. 28 del 28 ottobre 2021, l’INAIL ha diramato le istruzioni tecniche per l’applicazione delle tariffe dei premi in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali nelle gestioni industria, artigianato, terziario e altre attività, approvate con decreto interministeriale del 27 febbraio 2019.
Le istruzioni tecniche, che nascono dall’esperienza maturata nel tempo e dall’applicazione del nuovo nomenclatore, riportano le novità principali introdotte nel sistema tariffario del 2019 rispetto a quello previgente del 2000.
Con l’aggiornamento, sono state:
Una delle principali novità riguarda l’introduzione dei nuovi criteri di determinazione dell’oscillazione del tasso per andamento infortunistico con i nuovi parametri e analizza la rideterminazione del tasso applicabile.
Come è noto una delle novità delle Tariffe è stata l’introduzione del nuovo criterio di determinazione dell’oscillazione del tasso per andamento infortunistico, basato non più sugli oneri economici sostenuti dall’Istituto ma sulla gravità dell’evento e sulle sue conseguenze. L’oscillazione viene ora applicata con riferimento alla posizione assicurativa territoriale (PAT) nel suo complesso e non più alle singole voci di tariffa.
Si ricorda, in conclusione, che ai fini del calcolo della gravità degli eventi acquistano significato anche gli eventi mortali accaduti a soggetti privi di superstiti, mentre non devono essere computati i casi accertati di infezione da coronavirus, né gli oneri effettivamente recuperati dall’Istituto in seguito ad azione di surroga o regresso, salvo che sia stata accertata la responsabilità del terzo estraneo al rapporto di lavoro.
Continuano ad essere esclusi:
Nell’ambito della riduzione del tasso medio per prevenzione la sostanziale novità risiede nella riduzione per prevenzione nel primo biennio di attività che è subordinata all’attuazione di interventi migliorativi ulteriori rispetto alla mera osservanza delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro, in conformità alla riduzione dopo il primo biennio di attività.
È stato uniformato il termine di presentazione della domanda di riduzione al 28 febbraio (29 febbraio in caso di anno bisestile) dell’anno per il quale la riduzione è richiesta.
In concreto, a prescindere dall’anzianità dell’attività (nel primo biennio o oltre), il riconoscimento della riduzione è subordinato alla sussistenza dei medesimi requisiti:
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