Nuove tariffe INAIL, le istruzioni tecniche

Pubblicato il 29 ottobre 2021

Con circolare n. 28 del 28 ottobre 2021, l’INAIL ha diramato le istruzioni tecniche per l’applicazione delle tariffe dei premi in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali nelle gestioni industria, artigianato, terziario e altre attività, approvate con decreto interministeriale del 27 febbraio 2019.

Le istruzioni tecniche, che nascono dall’esperienza maturata nel tempo e dall’applicazione del nuovo nomenclatore, riportano le novità principali introdotte nel sistema tariffario del 2019 rispetto a quello previgente del 2000.

Con l’aggiornamento, sono state:

Oscillazione del tasso per andamento infortunistico, i criteri di determinazione

Una delle principali novità riguarda l’introduzione dei nuovi criteri di determinazione dell’oscillazione del tasso per andamento infortunistico con i nuovi parametri e analizza la rideterminazione del tasso applicabile.

Come è noto una delle novità delle Tariffe è stata l’introduzione del nuovo criterio di determinazione dell’oscillazione del tasso per andamento infortunistico, basato non più sugli oneri economici sostenuti dall’Istituto ma sulla gravità dell’evento e sulle sue conseguenze. L’oscillazione viene ora applicata con riferimento alla posizione assicurativa territoriale (PAT) nel suo complesso e non più alle singole voci di tariffa.

Si ricorda, in conclusione, che ai fini del calcolo della gravità degli eventi acquistano significato anche gli eventi mortali accaduti a soggetti privi di superstiti, mentre non devono essere computati i casi accertati di infezione da coronavirus, né gli oneri effettivamente recuperati dall’Istituto in seguito ad azione di surroga o regresso, salvo che sia stata accertata la responsabilità del terzo estraneo al rapporto di lavoro.

Continuano ad essere esclusi:

Premi INAIL, riduzione del tasso medio per prevenzione

Nell’ambito della riduzione del tasso medio per prevenzione la sostanziale novità risiede nella riduzione per prevenzione nel primo biennio di attività che è subordinata all’attuazione di interventi migliorativi ulteriori rispetto alla mera osservanza delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro, in conformità alla riduzione dopo il primo biennio di attività.

È stato uniformato il termine di presentazione della domanda di riduzione al 28 febbraio (29 febbraio in caso di anno bisestile) dell’anno per il quale la riduzione è richiesta.

In concreto, a prescindere dall’anzianità dell’attività (nel primo biennio o oltre), il riconoscimento della riduzione è subordinato alla sussistenza dei medesimi requisiti:

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