E’ stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 271 del 30 ottobre 2020, il Decreto legislativo n. 142 del 16 ottobre 2020, recante attuazione della direttiva 2018/958 relativa a un test della proporzionalità prima dell'adozione di una nuova regolamentazione delle professioni.
Il provvedimento – che si rammenta era stato approvato in via definitiva dal Consiglio dei ministri lo scorso 5 ottobre 2020 - contiene disposizioni per lo svolgimento della valutazione di proporzionalità, valutazione che andrà effettuata prima dell'introduzione di nuove disposizioni legislative o regolamentari o amministrative generali che limitino l'accesso alle professioni regolamentate o il loro esercizio, o a una delle loro modalità di esercizio, compreso l'uso di titoli professionali e incluse le attività professionali autorizzate in virtù di tale titolo, rientranti nell'ambito di applicazione del decreto legislativo n. 206/2007, o prima della modifica di quelle esistenti.
Per espressa previsione, le norme del provvedimento non sono applicabili alle ipotesi in cui i requisiti specifici riguardanti la regolamentazione di una determinata professione siano stabiliti in uno o più atti normativi interni recanti attuazione di corrispondenti atti dell'Unione europea.
Tra le altre prescrizioni, si prevede che le nuove disposizioni legislative o regolamentari non possono introdurre discriminazioni, né in via diretta, né in via indiretta, sulla base della nazionalità o della residenza.
Le stesse dovranno anche essere giustificate da motivi di interesse generale. Nel dettaglio, vengono indicate come “obiettivamente giustificate”, le disposizioni connesse a motivi di ordine pubblico, di sicurezza o di sanità pubblica, o da motivi imperativi di interesse pubblico (come, tra gli altri, il mantenimento dell'equilibrio finanziario del sistema di sicurezza sociale; la tutela dei consumatori, dei destinatari di servizi e dei lavoratori; la salvaguardia della buona amministrazione della giustizia; la garanzia dell’equità delle transazioni commerciali; la lotta contro la frode e la prevenzione dell'evasione e dell'elusione fiscali etc.).
Le nuove regole – si legge, altresì, nel Decreto - devono essere idonee a garantire il conseguimento dello scopo perseguito e non possono introdurre limitazioni ulteriori rispetto a quanto strettamente necessario.
Le valutazioni di proporzionalità, al fine di salvaguardarne l’effettività e l’imparzialità, dovranno essere svolte da un organo indipendente, nella specie, dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato.
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